COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo DELIBERA G.S. GARA: LAMA 80 – CAVEZZO DEL 14/03/2012 Il Giudice Sportivo, Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 37 del 21/03/2012 letti gi atti ufficiali, il reclamo della società Cavezzo;

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo DELIBERA G.S. GARA: LAMA 80 – CAVEZZO DEL 14/03/2012 Il Giudice Sportivo, Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 37 del 21/03/2012 letti gi atti ufficiali, il reclamo della società Cavezzo; OSSERVA: che la Soc. Cavezzo ha proposto reclamo, nei termini previsti C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Sig. Ricca Nicola della Società Lama 80, che risulta aver partecipato alla gara di cui all’ oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione ( II^ Infrazione) comminata da Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Modena; che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara Pozza – Lama 80 - del 01/11/2011- “1^ giornata di ritorno Coppa Emilia 2^ Categoria Stagione Sportiva 2011/2012 “ ( Rif. Comunicato Ufficiale n° 18 del 03/11/2011 Delegazione Provinciale F.I.G.C. Modena ) ; che verificata la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore della Società Lama 80 Sig. Ricca Nicola; che a norma dell'art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara ; Tutto ciò premesso, d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società Cavezzo, infliggendo alla Società Lama 80 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: LAMA 80 – CAVEZZO 0 – 3 Di infliggere al calciatore Ricca Nicola (Soc. Lama 80) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Lama 80 Sig. Beneventi Renato fino al 04/04/2012 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo. ( Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S); di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Cavezzo.
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