COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAVIGNESE Avverso squalifica per 2 giornate calc. TAMBURI DAVIDE, per 3 giornate calc. FRANCESCHINI SANDRO ed al 30.6.2012 all. MARANGON MASSIMO, inibizione al 29.3.2012 dir.acc.uff. BETTI CLAUDIO ed al 5.4.2013 ass.arb. GIARGIANA GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2012 gara VENTURINA – SAVIGNESE del 5.3.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
95 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAVIGNESE
Avverso squalifica per 2 giornate calc. TAMBURI DAVIDE, per 3 giornate calc. FRANCESCHINI
SANDRO ed al 30.6.2012 all. MARANGON MASSIMO, inibizione al 29.3.2012 dir.acc.uff. BETTI
CLAUDIO ed al 5.4.2013 ass.arb. GIARGIANA GIUSEPPE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2012
gara VENTURINA – SAVIGNESE del 5.3.2012
La POL. SAVIGNESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc. TAMBURI
ha ricevuto il rosso diretto per avere allontanato il pallone oltre la linea di fondo; 2) il calc. FRANCESCHINI veniva espulso
dopo avere commentato un episodio della partita con la propria panchina e non con l’arbitro e dopo avere ricevuto
l’espulsione accettava la decisione del direttore di gara senza proferire offese; 3) l’all. MARANGON, dopo essere stato
allontanato dal terreno di gioco, si dirigeva verso gli spogliatoi protestando, ma senza avere alcun comportamento
offensivo nei confronti del direttore di gara. I suoi toni sono cambiati quando, a fine partita, l’arbitro ha rifiutato di stringergli
la mano ed ha accusato la POL SAVIGNESE di essere antisportiva; 4) il dir.acc.uff.BETTI non ha offeso il direttore di
gara e non ha avuto alcun colloquio con lo stesso; 5) l’ass.arb. GIARGIANA si rivolgeva all’arbitro per chiedere spiegazioni
solo a fine partita, quando lo stesso aveva creato un clima di grande tensione. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- preso atto che nel C.U. n. 35 della Delegazione di Bologna, datato 15.3.2012, è stata rettificata la
scadenza della inibizione dell’ass. GIARGIANA da 5.4.2013 al 5.4.2012;
- premesso che le parti del ricorso riguardanti la squalifica del calc. TAMBURI e le inibizioni dei sigg.
BETTI e GIARGIANA non possono essere prese in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art.
45, comma 3, del C.G.S., parti che, conseguentemente vengono dichiarate inammissibili;
- visti gli atti ufficiali;
- sentito a chiarimenti l’arbitro che, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che : 1) il
calc. FRANCESCHINI SANDRO, espulso per aver espresso, a voce alta, rivolto al suo allenatore, commenti offensivi
interessanti la persona dell’arbitro. Una volta comunicatogli il provvedimento, rivolgeva, direttamente, frasi offensive
all’arbitro; 2) l’all. MAFANGON, entrato indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinatosi all’arbitro, gli indirizzava frasi
offensive. Uscendo dal terreno di gioco reiterava le offese, ed a fine gara, all’entrata degli spogliatoi, rinnovava le offese,
aggiungendo anche frasi minacciose di atti violenti;
- considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e
quindi la decisione, assunta in primo grado;
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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