COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIUCCI ARMANDO E LUCIDI CLAUDIO E FINO AL 15.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GASBARRI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 1°.3.2012 (Gara: 2001 TUSCIA – VIRTUS PILASTRO del 25.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIUCCI ARMANDO E LUCIDI CLAUDIO E FINO AL 15.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GASBARRI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 1°.3.2012 (Gara: 2001 TUSCIA – VIRTUS PILASTRO del 25.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente chiede una rivisitazione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori come in titolo, ritenendone l’entità sproporzionata agli episodi loro addebitati; esaminati gli atti ufficiali dai quali emerge un comportamento inaccettabile da parte dei tre calciatori nei confronti dell’arbitro durante l’incontro ed al termine di esso; ritenuto però che tale condotta, per quanto riguarda il GASBARRI – offese e minacce all’arbitro durante e a fine gara, nonché una spinta senza conseguenze – possa configurarsi come una somma di gesti altamente disdicevoli, ma senza alcuna conseguenza per l’arbitro stesso, talchè si ravvisano gli estremi per una riduzione della squalifica; considerato altresì, circa il CIUCCI ed il LUCIDI, che la squalifica loro inflitta offra i margini di una rivisitazione, trattandosi di espressioni scurrili e minacce verso l’arbitro, senza ulteriori intenti di violenza, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore GASBARRI FEDERICO al 30.4.2012 e ai calciatori LUCIDI CLAUDIO e CIUCCI ARMANDO a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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