COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAMARRA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DELL’8/3/2012 (Gara: VALLE DI COMINO – S.ELIA CALCIO DEL 3/3/2012 Campionato Juniores Provinciale di Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAMARRA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DELL’8/3/2012
(Gara: VALLE DI COMINO – S.ELIA CALCIO DEL 3/3/2012 Campionato Juniores Provinciale di Frosinone)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe relativo alla richiesta di riforma della sanzione al calciatore LAMARRA formulata dalla ricorrente a motivo della dedotta insufficienza degli addebiti mossigli;
esaminati gli atti ufficiali dai quali emerge la realtà delle espressioni ingiuriose rivolte dl LAMARRA all’arbitro durante l’incontro a al termine dello stesso;
rilevato, comunque, che la condotta dei citato calciatore meriti una sanzione lievemente ridimensionata, stante la reiterazione delle ingiurie, senza alcun atteggiamento minaccioso, questa Commissione
DELIBERA
di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SANT’ELIA CALCIO e, quindi di ridurre la squalifica del calciatore LAMARRA GIANMARCO a 3 gare.
La tassa viene restituita.
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