COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCREANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FARRUGGIO LUIGI E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRILLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 49 DEL 29.2.2012 (Gara: VIRTUS S. VITO – ASCREANA del 28.2.2012 – Campionato C 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCREANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FARRUGGIO LUIGI E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PETRILLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 49 DEL 29.2.2012
(Gara: VIRTUS S. VITO – ASCREANA del 28.2.2012 – Campionato C 5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo con cui la Società ASCREANA, contestando le decisioni del Giudice di primo grado, chiede una riduzione delle squalifiche inflitte all’allenatore FARRUGGIO e al calciatore PETRILLI asserendo, circa quest’ultimo, che il suo comportamento può essere ricondotto a reazione per presunte frasi anomale attribuite all’arbitro;
tenuto conto che, preliminarmente, la squalifica al citato allenatore non può essere impugnata in alcuna sede in quanto inferiore ad un mese (art. 45 del C.G.S.)
Avuto riguardo che dall’esame degli atti ufficiali emerge l’incontestabile e grave condotta del citato giocatore (ripetute minacce ed offese all’arbitro, ostacolandone il rientro negli spogliatoi a fine gara), la quale, però, presenta carattere di unicità, sia pure nel suo deprecabile intento, per cui la sanzione va ridimensionata, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo circa l’allenatore FARRUGGIO LUIGI;
di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ASCREANA e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore PETRILLI ALESSANDRO a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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