COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DURO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79C5 DEL 7.3.2012 (Gara: FUTURA 2009 – REAL DIVINO AMORE del 3.3.2012 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DURO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79C5 DEL 7.3.2012
(Gara: FUTURA 2009 – REAL DIVINO AMORE del 3.3.2012 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltate le dichiarazioni della società ricorrente la quale ritiene eccessiva la squalifica inflitta al proprio tesserato il quale non si è reso colpevole di alcuna azione violenta nei confronti del calciatore avversario e lo scontro è avvenuto durante un’azione di gioco.
Considerato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che non emergono elementi tali da poter indurre questa Commissione ad inquadrare differentemente la condotta del calciatore DURO ALESSIO, questa commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 5 gare a carico del calciatore DURO ALESSIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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