COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CAPALDO IVAN E VACCA FRANCESCO E L’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012 (Gara: VALLE DI COMINO – S. AMBROGIO del 29.2.2012 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CAPALDO IVAN E VACCA FRANCESCO E L’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012
(Gara: VALLE DI COMINO – S. AMBROGIO del 29.2.2012 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società S. AMBROGIO ritiene le squalifiche inflitte ai calciatori indicati in titolo eccessivamente penalizzanti rispetto al reale accadimento dei fatti.
Tutto nasce dal comportamento fortemente antisportivo di un calciatore avversario.
Mentre un calciatore si trovava a terra infortunato e veniva soccorso dagli occupanti la panchina, il portiere rinviava il pallone in fallo laterale e mentre tutti i calciatori ospiti attendevano la restituzione del pallone al portiere, un calciatore della squadra di casa, tra lo stupore degli stessi compagni, realizzava il gol del pareggio.
Da questo inspiegabile comportamento nasceva la reazione dei calciatori CAPALDO e VACCA i quali rivolgevano espressioni di forte sdegno per il comportamento antisportivo del calciatore che aveva realizzato la rete, senza però che venisse colpito.
Anche sull’ammenda comminata, la ricorrente non è d’accordo perché non vi è stata alcuna invasione di campo, ma solo attacchi verbali circoscritti nei confronti di un solo calciatore.
Chiede la Società S. AMBROGIO, per i motivi sopraesposti, una riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori in questione, nonché revocare, o ridurre l’ammenda comminata.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara, in cui l’arbitro riporta fedelmente quanto evidenziato dalla reclamante, ritiene che, tenuto conto del comportamento antisportivo tenuto da un calciatore della Società VALLE DI COMINO e che quindi la reazione dei calciatore CAPALDO e VACCA, seppur biasimevole, si può concretizzare solamente come una violenta e reiterata protesta per quanto accaduto in campo e che quindi, alla luce di quanto sopra, le osservazioni mosse dalla reclamante possono essere prese in considerazione e le relative sanzioni riportate secondo equità, tenuto conto degli abituali parametri adottati in casi del genere.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento e per l’effetto di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatore CAPALDO IVAN e VACCA FRANCESCO a 3 gare nonché l’ammenda ad € 150.
La tassa reclamo va restituita.
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