COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.SUSANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MENCARELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1/12/2012 (Gara: S.SUSANNA – PRO CALCIO CONTIGLIANO del 27/11/2011 Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.SUSANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MENCARELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1/12/2012
(Gara: S.SUSANNA – PRO CALCIO CONTIGLIANO del 27/11/2011 Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
osservato che il reclamo in epigrafe è stato presentato oltre i termini fissati dall’art. 46 , comma 4 del CGS che stabilisce “i ricorsi di secondo grado debbono essere proposti a questa Commissione entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, rilevato che il reclamo in epigrafe andava presentato entro la data dell’8/12/2011, mentre invece è stato inoltrato a questo Organo di Giustizia Sportiva in data 26/1/2012, ben oltre i termini sopra indicati.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando per l’effetto la decisione impegnata.
La tassa reclamo si incamera.
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