COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA € 250.00 A CARICO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 7/3/2012 (Gara: BORGO PODGORA – TERRACINA CALCIO del 4/3/2012 Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA € 250.00 A CARICO DELLA SOCIETA’ TERRACINA CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 DEL 7/3/2012 (Gara: BORGO PODGORA – TERRACINA CALCIO del 4/3/2012 Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
la Società TERRACINA CALCIO proponeva ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che condannava la società al pagamento dell’ammenda di euro 250.00. La ricorrente nei suoi scritti difensivi evidenzia l’atteggiamento irriguardoso tenuto, a loro dire, dall’osservatore degli arbitri che, a fine gara, si trovava a colloquio con la terna arbitrale mentre il Presidente del club, si rivolgeva a quest’ultimo con rispetto e con l’unico intento di chiedere spiegazioni nell’andamento della gara.
Il Giudice Sportivo, basandosi sul referto, peraltro specifico e dettagliato, del Direttore di gara riconosceva in capo al Presidente del Terracina un comportamento irriguardoso nei confronti dell’osservatore degli arbitri, reo di aver apostrofato ed insultato reiteramente l’osservatore.
Letti gli atti del procedimento, detta Commissione ritiene censurabile il comportamento del Presidente del Terracina che per lungo tempo insultava l’osservatore degli arbitri riferendosi alla gara appena conclusa. Si ritiene peraltro non condivisibili gli argomenti oggetto del ricorso prodotto dalla società ricorrente.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
di respingere il ricorso presentato dalla società TERRACINA CALCIO e per l’effetto conferma l’ammenda di euro 250.00 comminata dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va incamerata.
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