COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62C5 DELL’1.2.2012 (GARA: FUTSAL DIVINO AMORE – LAZIO CALCETTO del 27.1.2012 – Campionato C5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62C5 DELL’1.2.2012 (GARA: FUTSAL DIVINO AMORE – LAZIO CALCETTO del 27.1.2012 – Campionato C5 Juniores) La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società FUTSAL DIVINO AMORE, anche in sede di audizione ha tenuto a precisare che nella squadra avversaria non partecipavano calciatori con tratti somatici tali da poterli ritenere stranieri. Solo a seguito della pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo con cui alla ricorrente veniva inflitta l’ammenda di € 400 per aver profferito cori razzisti all’indirizzo di un avversario, la Società FUTSAL DIVINO AMORE si è resa conto che nella distinta di gara era indicato un calciatore di nazionalità argentina e che quindi non esisteva alcun motivo di profferire insulti razziali. Chiede pertanto in conclusione la ricorrente una rivisitazione del provvedimento dell’ammenda. Questa Commissione, sopo aver letto gli atti di gara ed ascoltato, per meglio capire l’andamento dei fatti, il Direttore di gara il quale, senza ombra di dubbio, ha confermato che il calciatore oggetto di insulti razziali era effettivamente di pelle scura e con caratteristiche idiomatiche e somatiche straniere. Alla luce di tali precisazioni, questo Organo Giudicante non può che confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure che bene ha operato nel riconoscere che i cori razzisti erano indirizzati a persona di pelle scura. Detto ciò, non ritenendo pertanto assumibili in alcun modo le lagnanze avanzate dalla ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 400 a carico della Società FUTSAL DIVINO AMORE. La tassa reclamo va incamerata.
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