COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SPERANZA DANIELE E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANGELETTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012 (Gara: PROCALCIO ANGUILLARA – FABRICA CALCIO del 4.3.2012 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SPERANZA DANIELE E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANGELETTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012
(Gara: PROCALCIO ANGUILLARA – FABRICA CALCIO del 4.3.2012 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società FABRICA CALCIO contesta le decisioni del Giudice Sportivo in titolo assumendo, per quel che riguarda il calciatore ANGELETTI, non soltanto che lo scontro avveniva tra l’arbitro e un calciatore di riserva della stessa Società, ma anche una sproporzione tra la sanzione comminatagli ed i fatti addebitati.
Per quanto attiene il calciatore SPERANZA, la ricorrente ne assume esclusivamente un atteggiamento istintivo di protesta dovuta all’ammonizione ricevuta.
La Società, in sede di audizione diretta, in sostanza conferma le richieste sopracitate.
Preliminarmente si rende noto che, a mente dell’art. 35 del C.G.S., il referto arbitrale è fonte primaria di prova, per cui il nominativo dell’ANGELETTI citato inequivocabilmente dall’arbitro, è da considerarsi quello dell’autore del gesto (spallata all’arbitro) a lui contestato.
Tuttavia il gesto compiuto non ha comportato alcuna conseguenza fisica per l’arbitro stesso né ha avuto alcun connotato di violenza, essendo plausibile che il contatto sia avvenuto nell’ambito di una veemente protesta.
Parimenti, della lettura degli atti ufficiali, risulta inequivocabilmente la responsabilità del calciatore SPERANZA ma la stessa, per quanto precedentemente indicato, puo’ essere lievemente ridimensionata tenuto conto degli abituali parametri adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Per quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore SPERANZA DANIELE a 5 gare e la squalifica del calciatore ANGELETTI FEDERICO a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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