COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 177/LND del 22/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO AA.CC.N.C.REBIBBIA – REAL PIETRALATA Il Giudice Sportivo – sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 dell’8.3.2012;

COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 177/LND del 22/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO AA.CC.N.C.REBIBBIA - REAL PIETRALATA Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 dell'8.3.2012; - esaminata la lettera fatta pervenire dalla Società REAL PIETRALATA dalla quale si rileva che la stessa non ha documentato l'invio della copia del ricorso alla Società REBIBBIA attraverso una lettera raccomandata RR o mezzo equipollente ai sensi degli artt. 38 comma 7 e 46 comma 1; - rilevato che la Società REAL PIETRALATA non ha compiuto tale formalità e che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità ai sensi dei citati articoli del CGS DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società REAL PIETRALATA; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AA.CC.N.C.REBIBBIA - REAL PIETRALATA 1-0 3) la tassa reclamo va addebitata. ©
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