COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 177/LND del 22/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO – SANTOPADRE Il Giudice Sportivo – sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 dell’ 8.3.2012;

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 177/LND del 22/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO - SANTOPADRE Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 dell' 8.3.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società SANTOPADRE, a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore DI LEONARDO Gianfranco in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 158 del 1.03.2012, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; - il reclamo è fondato. Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 158 del 1.3.2012 per una gara effettiva recidività in ammonizione; - considerato che la squalifica, ai sensi 22 comma 4 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore DI LEONARDO Gianfranco (PALIANO) alla gara in oggetto Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA - di irrogare alla Società PALIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 150; - di inibire il dirigente accompagnatore Sig. TIROLI Riccardo (PALIANO) fino al 6.4.2012; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DI LEONARDO Gianfranco(PALIANO); - La tassa reclamo va restituita.
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