COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo Polisportiva Nolese avverso la squalifica del calciatore Luca Davide per cinque giornate. Gara Nolese – Pontelungo del 4 marzo 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 dell’8 marzo 2012 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 - Reclamo Polisportiva Nolese avverso la squalifica del calciatore Luca Davide per cinque giornate. Gara Nolese - Pontelungo del 4 marzo 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 dell'8 marzo 2012 D.P. Savona. La società ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitte al calciatore Luca Davide espulso per aver spinto un avversario con entrambe le mani e averlo attinto con uno sputo alla testa; lo stesso ritardava l’uscita dal terreno di gioco profferendo frasi ingiuriose. La società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione eccependo che il proprio tesserato aveva spinto l’avversario, che gli si era posto davanti con fare minaccioso, solo per legittima difesa reagendo con uno sputo agli sputi da costui indirizzatigli. Contesta infine il resoconto arbitrale per quanto è riportato in merito all’uscita ritardata dal terreno di gioco e al comportamento ingiurioso. Chiede perciò la riduzione della squalifica nella misura “equamente rapportata alla gravità dei fatti”. L’appello è infondato e va respinto. Rigettate le contrarie eccezioni della società reclamante, perché estranee al resoconto arbitrale, la sanzione appare perfettamente in ordine con quanto riferito negli atti ufficiali dai quali emerge l’aggravante, a carico del calciatore, dell’aver sputato all’avversario colpendolo alla testa. Il gesto dello sputare costituisce grave ingiuria ed è considerato dal Regolamento di Gioco condotta violenta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come dianzi proposto dalla società Polisportiva Nolese e dispone l’incameramento della tassa versata in misura insufficiente e l’addebitamento della somma residua.
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