COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – – Comunicato Ufficiale N° 135 del 21/03/2012 – Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OSIMO FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL CALCIATORE BOZZI ALESSIO SEGUITO GARA OSIMO FIVE/FUTSAL MAKKIA URBINO DEL 26.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 29.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul - - Comunicato Ufficiale N° 135 del 21/03/2012 - Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OSIMO FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL CALCIATORE BOZZI ALESSIO SEGUITO GARA OSIMO FIVE/FUTSAL MAKKIA URBINO DEL 26.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 29.2.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BOZZI ALESSIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Osimo Five chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che: - il Bozzi scagliò la bottiglia con gesto di stizza e non con violenza; - la bottiglia non colpì l’arbitro alla testa, ma alla scapola sinistra, senza procurargli alcun danno; - la gara fu sospesa, per esplicita ammissione dell’arbitro, in applicazione della normativa antiviolenza, quando in realtà il clima tra le due squadre era rimasto sempre tranquillo e cordiale; - il calciatore, sinceramente pentito, porse in lacrime le sue scuse al direttore di gara che le accettò. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Bozzi al ventinovesimo minuto del primo tempo per doppia ammonizione; subito dopo il calciatore lo offese e gli tirò una bottiglia di plastica piena per metà d’acqua che lo attinse dietro l’orecchio, procurandogli forte dolore. Lo stesso calciatore poi abbandonò il terreno di gioco senza null’altro e, a fine gara, sospesa definitivamente dall’arbitro per quanto accaduto, gli porse le sue scuse. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al Bozzi, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto, come tale da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco; • ritenuto, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, senza premeditazione e realizzato in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì della giovane età del calciatore e del suo pentimento. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Osimo Five e, per l’effetto, riduce al 31 agosto 2013 la squalifica del calciatore Bozzi Alessio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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