COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 177/A Sporting Club TRAPANI (Tp) avverso delibera di reiezione reclamo – Gara Giovanissimi regionali Ginnic Club Stadium / Sporting Club Trapani del 07/03/2012 – C.U. n° 379 del 13/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 177/A Sporting Club TRAPANI (Tp) avverso delibera di reiezione reclamo - Gara Giovanissimi regionali Ginnic Club Stadium / Sporting Club Trapani del 07/03/2012 – C.U. n° 379 del 13/03/2012. La Società Sporting Club Trapani propone appello avverso alla decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione all'esito gara, reiterando la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, determinata da un guasto al mezzo che trasportava la squadra in trasferta. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. Il reclamo è stato rigettato in primo grado mancando il preannuncio, ritualmente necessario ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera b del C.G.S. Orbene, a norma dell'art. 33 comma 9 C.G.S., “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.
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