COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 181/A U.S.D. VIRTUS ISPICA (Rg) avverso delibera di reiezione reclamo – Gara Promozione, Agira Nissoria / Virtus Ispica del 26/02/2012 – C.U. n° 368 del 08/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 181/A U.S.D. VIRTUS ISPICA (Rg) avverso delibera di reiezione reclamo - Gara Promozione, Agira Nissoria / Virtus Ispica del 26/02/2012 – C.U. n° 368 del 08/03/2012. Con appello proposto in termini, la società U.S.D. Virtus Ispica, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione all'esito gara, chiedendone la ripetizione (errore tecnico per cambio della distinta) ovvero che le venga assegnata vinta (per scambio voluto di maglie per eludere società ospitata, terna arbitrale e federazione). La USD Agira Nissoria ha inoltrato proprie controdeduzioni con le quali chiede la conferma delle decisioni di primo grado. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: le doglianze mosse dall’appellante relativamente allo scambio di maglie tra i calciatori Mordà e Millauro, che giustificherebbero la mancata controfirma della distinta di gara da parte del dirigente della USD Virtus Ispica, non appaiono supportate da valide ragioni alla luce della descrizione dei fatti contenuta nel supplemento del rapporto di gara. Infatti, sostiene l’arbitro, ambedue i calciatori sono stati regolarmente identificati preliminarmente all’inizio della gara, potendovi regolarmente prendere parte. Solo a fine gara l’arbitro, reidentificandoli, rilevava che i predetti calciatori “avevano giocato la gara con le maglie invertite…”. Per l’effetto, il direttore di gara provvedeva alle relative correzioni sulle distinte di gara. Da tutto quanto sopra emerge evidente che entrambi i calciatori avevano pieno titolo a prendere parte alla gara, trattandosi di irregolarità di natura formale di nessuna rilevanza e conseguenza sulla regolarità della gara stessa. In ordine all’operato dell’arbitro, il giudice sportivo si è già espresso con la rimessione degli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza di quest’ultimo organismo. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto confermando i provvedimenti statuiti in primo grado, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it