COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 184/A A.S.D. PELLEGRINO (Me) avverso l’ammenda di € 250,00 e la squalifica del campo di gioco per due giornate – Gara 1^ categoria girone D Pellegrino / Riviera dello Stretto del 10/03/2012 – C.U. N° 383 del 15/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 184/A A.S.D. PELLEGRINO (Me) avverso l'ammenda di € 250,00 e la squalifica del campo di gioco per due giornate - Gara 1^ categoria girone D Pellegrino / Riviera dello Stretto del 10/03/2012 – C.U. N° 383 del 15/03/2012. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pellegrino, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto ritenendola eccessiva e perciò chiedendo l'annullamento della squalifica del campo, ovvero la riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. Come riconosciuto dalla stessa appellante, i fatti oggetto delle sanzioni disciplinari appaiono piuttosto gravi. Il direttore di gara risulta infatti essere stato colpito, a fine gara, con un violento schiaffo e dopo pochi istanti da un pugno sferrato con violenza alla nuca. E' pur vero, tuttavia, in quanto annotato nel rapporto di gara nonché evidenziato dalla appellante nei propri scritti difensivi, che tanto il capitano della squadra locale che altri tesserati locali si sono posti a difesa dell'arbitro, consentendogli a vario titolo prima di riparare negli spogliatoi, purtroppo dopo avere subito l'aggressione e successivamente di constatare l'avvenuto ristabilirsi della calma. Quanto sopra legittima pertanto una revisione della sanzione della squalifica del campo, da contenersi come in dispositivo, confermandosi il resto. P.Q.M. Dispone contenersi ad una giornata di gara la sanzione della squalifica del campo di gioco, confermandosi la sanzione dell'ammenda di € 250,00. Senza addebito di tassa reclamo.
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