COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 186/A ASD JUVENILIA (Tp) avverso ammenda € 100,00 – Gara Allievi regionali Garibaldina / Juvenilia del 11/03/2012 – C.U. n° 384 del 16/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n. 186/A ASD JUVENILIA (Tp) avverso ammenda € 100,00 – Gara Allievi regionali Garibaldina / Juvenilia del 11/03/2012 – C.U. n° 384 del 16/03/2012. La ASD Juvenilia propone rituale appello avverso la superiore decisione, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo la propria estraneità ai fatti denunciati e la non applicabilità a suo carico dell’addebito dei danni alla autovettura del direttore di gara, in quanto “società ospitata”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. e del comportamento dei sostenitori, ai sensi dell’art. 35 n° 2 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere dei danni occorsi all’autovettura del direttore di gara, ad opera di un sostenitore della squadra ospitata, riconosciuto come tale per via dell’abbigliamento indossato. Va tuttavia rilevato che l’indicazione fornita dal direttore di gara, che appunto indica quale responsabile dei danni un sostenitore della società Juvenilia, non perviene a seguito di percezione diretta ma soltanto gli viene riferita da un familiare accompagnatore, peraltro astenutosi dall’intervenire direttamente onde evitare azioni lesive nei suoi confronti. Tali circostanze, certamente essenziali ai fini dell’esatta qualificazione dei fatti, non vengono tuttavia riportate nel referto di gara, come sarebbe stato doveroso e sono soltanto desumibili dalla denuncia che l’arbitro ha successivamente presentato all’Autorità Giudiziaria. Tutto quanto sopra non consente di ritenere provati i fatti stessi, secondo le normative ordinamentali sportive, conseguendone perciò la riforma del provvedimento assunto in primo grado nei termini di cui in dispositivo P.Q.M. In accoglimento dell’appello come sopra proposto, dispone revocarsi la sanzione dell’ammenda di € 100,00 posta a carico della società Juvenilia e il conseguente obbligo a carico della medesima società di risarcire l’arbitro dei danni subiti, se richiesti; salvo ovviamente ogni migliore accertamento nelle sedi ordinamentali ordinarie. Senza addebito di tassa. Dispone altresì inviarsi gli atti al C.R.A. per quanto altro di competenza in relazione all’operato dell’arbitro della gara in questione.
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