COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 DACCA 2000 ACI S.ANTONIO – CITTA DI MALETTO 0-1; Reclamo Dacca 2000 Aci S.Antonio.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 DACCA 2000 ACI S.ANTONIO - CITTA DI MALETTO 0-1; Reclamo Dacca 2000 Aci S.Antonio. Con reclamo ritualmente proposto la Società Dacca 2000 Aci S.Antonio chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto l'arbitro avrebbe impedito la partecipazione alla stessa del proprio calciatore Arcidiacono Antonio, inserito in distinta quale calciatore di riserva ma privo di documento al momento del riconoscimento; la reclamante sostiene che, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento, l'arbitro avrebbe indotto il proprio dirigente accompagnatore a depennare il nominativo dell'Arcidiacono sostenendo che anche i calciatori di riserva dovevano comunque essere identificati prima dell'inizio della gara; La richiesta formulata dalla Società Dacca 2000 Aci S.Antonio non può essere accolta; Infatti, esaminato il supplemento di referto richiesto all'arbitro a chiarimento dei fatti, dallo stesso si rileva come il direttore di gara, evidentemente non a conoscenza delle norme regolamentari, esaminata la distinta della Società Dacca 2000 Aci S.Antonio, comunicava al dirigente accompagnatore di quest'ultima che non avrebbe ammesso il calciatore Arcidiacono Antonio se questi non fosse stato identificato prima dell'inizio della gara; Tuttavia l'arbitro, "non essendo certo della giusta decisione", dopo essersi informato con un "collaboratore" e resosi conto dell'errore commesso, comunicava alla Società reclamante che avrebbe potuto eventualmente impiegare il calciatore Arcidiacono contestualmente al riconoscimento ove fosse pervenuto il relativo documento; nonostante ciò, il dirigente accompagnatore, che aveva già cancellato l'Arcidiacono dalla distinta di gara, non riteneva di apportare ulteriori modifiche; Da quanto esposto, tutto avvenuto prima dell'inizio della gara, è evidente che la sia pure grave non conoscenza, da parte dell'arbitro, di una basilare norma del Regolamento del giuoco del calcio non avrebbe tuttavia impedito alla Società Dacca 2000 Aci S.Antonio di schierare il calciatore Arcidiacono una volta in possesso di un valido documento di riconoscimento; la Società reclamante, una volta depennato l'Arcidiacono dalla distinta, non ha ritenuto, dopo il riconoscimento del proprio errore da parte dell'arbitro, di reinserirvelo; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Dacca 2000 Aci S.Antonio, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in relazione al comportamento dell'arbitro della gara.
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