COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale gara del 4/ 3/2012 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – MAGIONE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale gara del 4/ 3/2012 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - MAGIONE RILEVATO: CHE la Società reclamante lamenta il fatto che il S.Erminio-Montebagno lo abbia schierato il calciatore Andrea Pelliccia nonostante il predetto, nel corso della medesima stagione, abbia rivestito il ruolo di dirigente in altra Società; CHE, pertanto, secondo il Magione il Pelliccia "sarà inevitabilmente, come da giurisprudenza consolidata, soggetto a squalifica a tempo, tenuto conto anche del ruolo dirigenziale rivestito"; CHE, pertanto, "il Pelliccia, nelle more, avrebbe certamente dovuto astenersi dal prendere parte a qualsivoglia competizione sino alle decisione sull'entità della comminanda squalifica temporale"; CONSIDERATO: CHE le argomentazioni della Società reclamante non possono essere condivise; CHE, infatti, i casi in cui il tesserato debba astenersi dal partecipare ad una gara, anche in assenza di un provvedimento di squalifica, sono previsti espressamente dal codice di giustizia sportiva (si pensi, ad esempio, all'art. 45 CGS il quale prevede che "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo"); CHE, pertanto, in assenza di un provvedimento di squalifica (ed in assenza di ulteriori motivi ostativi previsti dalle norme federali) il calciatore in questione aveva diritto di partecipare alla gara; CHE, in particolare, nessuna norma vietava al sig. Pelliccia, una volta dismessa la qualità di dirigente, di tesserarsi come calciatore in altra Società (atteso che le limitazioni di cui agli artt. 38 e 40 delle NOIF sono previste solo per i tecnici e gli arbitri); CHE, pertanto, nel caso di specie nessuna norma appare violata dal Pelliccia e dalla Società S.Erminio-Montebagnolo di guisa che il reclamo deve essere rigettato. D E L I B E R A 1) Il RIGETTO del Reclamo; 2) L'Incameramento della tassa reclamo; 3) L'omologazione dei risultato conseguito sul campo (1 - 1).
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