COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale gara del 4/ 3/2012 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – MAGIONE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 4/ 3/2012 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - MAGIONE
RILEVATO:
CHE la Società reclamante lamenta il fatto che il S.Erminio-Montebagno
lo abbia schierato il calciatore Andrea Pelliccia nonostante il
predetto, nel corso della medesima stagione, abbia rivestito il
ruolo di dirigente in altra Società;
CHE, pertanto, secondo il Magione il Pelliccia "sarà inevitabilmente,
come da giurisprudenza consolidata, soggetto a squalifica a tempo,
tenuto conto anche del ruolo dirigenziale rivestito";
CHE, pertanto, "il Pelliccia, nelle more, avrebbe certamente dovuto
astenersi dal prendere parte a qualsivoglia competizione sino alle
decisione sull'entità della comminanda squalifica temporale";
CONSIDERATO:
CHE le argomentazioni della Società reclamante non possono essere
condivise;
CHE, infatti, i casi in cui il tesserato debba astenersi dal partecipare
ad una gara, anche in assenza di un provvedimento di squalifica,
sono previsti espressamente dal codice di giustizia sportiva (si
pensi, ad esempio, all'art. 45 CGS il quale prevede che "il
calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è
automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del
Giudice Sportivo");
CHE, pertanto, in assenza di un provvedimento di squalifica (ed in
assenza di ulteriori motivi ostativi previsti dalle norme federali)
il calciatore in questione aveva diritto di partecipare alla gara;
CHE, in particolare, nessuna norma vietava al sig. Pelliccia, una volta
dismessa la qualità di dirigente, di tesserarsi come calciatore in
altra Società (atteso che le limitazioni di cui agli artt. 38 e 40
delle NOIF sono previste solo per i tecnici e gli arbitri);
CHE, pertanto, nel caso di specie nessuna norma appare violata dal
Pelliccia e dalla Società S.Erminio-Montebagnolo di guisa che il
reclamo deve essere rigettato.
D E L I B E R A
1) Il RIGETTO del Reclamo;
2) L'Incameramento della tassa reclamo;
3) L'omologazione dei risultato conseguito sul campo (1 - 1).