COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale gara del 17/ 3/2012 MONTECASTELLO VIBIO – COLOMBELLA 88 A.S.D.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/03/2012
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 17/ 3/2012 MONTECASTELLO VIBIO - COLOMBELLA 88 A.S.D.
PREMESSO
CHE al termine dell'incontro, mentre il Direttore di Gara faceva rientro
negli spogliatoi, veniva avvicinato dall'assistente di parte del
Montecastello Vibio, sig. Bruno Galletti, il quale brandendo la
bandierina all'indirizzo del predetto lo insultava pesantemente ed
in modo reiterato (con insulti diretti anche alla classe arbitrale
in generale);
CHE tale condotta veniva reiterata anche all'uscita dell'Arbitro dagli
spogliatoi e si protraeva per circa tre minuti (ossia per il tempo
necessario al Direttore di gara per la riconsegna della
documentazione);
CHE allorquando l'arbitro raggiungeva la propria auto per abbandonare
l'impianto sportivo, veniva avvicinato - con fare minaccioso - dal
citato sig. Galletti, dal sig. Fabio Venceslai (Presidente del
Montecastello Vibio) e da altre n. 2 persone non identificate ma
chiaramente riconducibili alla predetta Società;
CHE dette persone iniziavano a insultare e minacciare il Direttore di
Gara ed una di queste (non compiutamente identificata anche perché
si rifiutava di fornire all'Arbitro le sue generalità) colpiva
ripetutamente il finestrino dell'auto tentando, altresì, a più
riprese di aprire lo sportello dell'autovettura (non riuscendovi per
la resistenza che, dall'interno dell'auto, il Direttore di Gara
opponeva all'aggressore);
CHE nonostante il tentativo di non far partire l'auto (nel frangente si
distingueva il Galletti che intimava ai presenti di chiudere il
cancello di uscita dicendo "non lo fate scappà che mo lo gonfiamo!")
il Direttore di Gara riusciva ad abbandonare l'impianto sportivo;
CHE dopo qualche minuto, tuttavia, il predetto si rendeva conto di
essere inseguito da un'autovettura condotta da uno dei facinorosi il
quale (approfittando dell'arresto della marcia effettuata dal
Direttore di Gara in virtù di un "semaforo rosso" incontrato lungo
la strada) scendeva dalla propria autovettura e colpiva con calci e
manate l'autovettura del Direttore di Gara tentando, altresì, di
aprire lo sportello (non riuscendovi per la resistenza opposta
dall'Arbitro);
CHE nonostante il Direttore di Gara riuscisse, subito dopo, a ripartire,
il predetto riprendeva l'inseguimento tanto da costringere l'Arbitro
ad arrestare nuovamente la marcia;
CHE constatata la nuova aggressione posta in essere dal citato soggetto,
il Direttore di Gara chiedeva telefonicamente l'intervento dei
Carabinieri e, solo in virtù di tale richiesta, l'aggressore
decideva di desistere consentendo all'Arbitro di far rientro a casa
senza ulteriori problemi.
CONSIDERATA
LA gravità della condotta posta in essere da alcuni tesserati della
Società Montecastello Vibio, estrinsecati - fra l'altro - in un
tentativo non riuscito di (temporaneo) sequestro di persona ed in un
inseguimento (riuscito) lungo la strada statale;
CHE tale condotta (potenzialmente pericolosa non solo per le parti in
causa ma anche per i terzi) è stata perseguita con incredibile
pervicacia, tanto che la stessa neppure può essere considerata come
istintiva ed immediata reazione (in ogni caso non giustificabile)
nei confronti di una decisione del Direttore di Gara percepita come
ingiusta;
CHE tale condotta, infatti, deve essere considerata assolutamente come
delinquenziale;
D E L I B E R A
1) LA SQUALIFICA del campo per n. 1 gara;
2) L'AMMENDA di ¤ 1.800,00 a carico della Società Montecastello Vibio;
3) LA SQUALIFICA fino al 31/03/2013 a carico del Dirigente del
Montecastello Vibio sig. Bruno Galletta;
4) La SQUALIFICA fino al 30/09/2012 a carico del Presidente del
Montecastello Vibio, sig. Fabio Venceslai.