DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 21/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SANSOVINO – ZAGAROLO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°115 del 21/03/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA SANSOVINO - ZAGAROLO
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato che la società Zagarolo, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in
epigrafe;
- Considerato che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso
- Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sansovino – Zagarolo 2-1
3. Di addebitare sul conto della società USD Zagarolo la tassa di reclamo.