F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL TM LAVINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2005 INFLITTA AL SIG. BIGNAMI FRANCO A SEGUITO DELLA GARA LAVINO/CASTELGUELFO DEL 19.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 47 del 21.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 5
5 - APPELLO DEL TM LAVINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2005 INFLITTA AL SIG. BIGNAMI FRANCO A SEGUITO DELLA GARA LAVINO/CASTELGUELFO DEL 19.5.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 47 del 21.6.2001)
In data 19 maggio 2001 si disputava la gara TM Lavino Calcio/Castelguelfo valevole per la pool finale del Campionato Provinciale Junores. Al termine della gara l’arbitro veniva aggredito da una persona, non risultante dagli elenchi, che gli sputava in viso e lo colpiva con un pugno alla bocca, in parte, fortunatamente, schivato. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bologna, sulla scorta di una descrizione dell’aggressore fatta al direttore di gara dall’allenatore del Lavino, individuava l’aggressore nel Presidente del TM Lavino Calcio, Sig. Franco Bignami, e decretava a carico dello stesso la inibizione fino al 31 maggio 2005. Avverso tale decisione insorgeva davanti alla competente Commissione Disciplinare il Sig. Bignami che si dichiarava estraneo ai fatti. La Commissione Disciplinare, con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 21 giugno 2001, disponeva di rimettere gli atti per accertamenti all’Ufficio Indagini. Tale ordinanza viene appellata dal TM Lavino Calcio. L’appello è inammissibile. In primo luogo, l’ordinanza, che costituisce un atto istruttorio, interno al procedimento disciplinare, non è un atto impugnabile. L’appellante, poi, non ha dedotto alcuna censura avverso tale ordinanza, limitandosi a contestare l’atto perché privo di motivazione in modo del tutto generico e senza alcuna argomentazione a sostegno di quanto dedotto. Si deve comunque osservare che trattandosi di un atto istruttorio con il quale la ommissione Disciplinare ha trasmesso gli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso, non occorreva alcuna specifica motivazione. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal TM Lavino Calcio di Zola Emilia (Bologna) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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