F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.10 10 – APPELLO DELL’U.S. ALTO RENO LA TORRACCIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA GIÀ INFLITTA A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO RENO/MONTAGNA PISTOIESE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.10
10 - APPELLO DELL’U.S. ALTO RENO LA TORRACCIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA GIÀ INFLITTA A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO RENO/MONTAGNA PISTOIESE DEL 27.5.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)
L’U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta (Pistoia) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2001 che, respingendo il reclamo proposto dalla società interessata, aveva confermato le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai tesserati dell’U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta Cecchini Sergio, Gavazzi Massimiliano (sino al 31-5-2002) e Cocco Ivan (sino al 31-12-2001). Con l’unico motivo di appello la reclamante deduce che i fatti sui quali si fondano le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare sono diversi da quelli realmente accaduti. La C.A.F rileva che le sanzioni oggetto di impugnazione hanno tutte durata inferiore a dodici mesi. L’appello pertanto è inammissibile. Invero, ai sensi dell’art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell’attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l’impugnazione davanti a questa C.A.F. delle decisioni che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.10 10 – APPELLO DELL’U.S. ALTO RENO LA TORRACCIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA GIÀ INFLITTA A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO RENO/MONTAGNA PISTOIESE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)"