F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.11 11 – APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2001/2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7, C.G.S., IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE RIDELLA FABIO A N. 2 GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.11
11 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2001/2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7, C.G.S., IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE RIDELLA FABIO A N. 2 GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)
In seguito al deferimento del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a carico del calciatore Ridella Fabio e del F.C. Usmate in relazione alla presunta posizione irregolare del predetto calciatore in occasione della disputa delle gare Usmate / U.S.O. del 25-5-001 e U.S.O. / Usmate del 27-5-2001, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 4 luglio 2001, accertava la responsabilità del tesserato per violazione dell’art. 1 C.G.S. e della Società per violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S. ed infliggeva alla società F.C. Usmate la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2001/2002 ed al calciatore Ridella Fabio la squalifica per due giornate di gara. L’Usmate propone ricorso contro la penalizzazione in classifica e contro la squalifica del calciatore, rilevando che l’arbitro della gara Usmate/Olgiatese del 10-5-2001 non aveva riferito alcuna espulsione di calciatori nel proprio referto e che il provvedimento di squalifica a carico del Ridella era stato adottato dal competente organo disciplinare con Comunicato Ufficiale del 3-5-2001. Il Ridella, pertanto, aveva disputato le due gare di spareggio contro l’U.S.O. del 25 e 27 maggio 2001 in posizione regolare. La Società ricorrente chiede quindi la revoca di entrambe le sanzioni impugnate. L’appello relativo alla penalizzazione in classifica è fondato. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Fabio Ridella non venne affatto espulso dall’arbitro durante la gara Usmate/Olgiatese del 10-5-2001, ma venne “allontanato” dall’arbitro al 47° del secondo tempo. Non era quindi applicabile al caso del Ridella l’ipotesi di squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, prevista per i calciatori espulsi dall’art. 36 n. 2 C.G.S.. Il Ridella, squalificato a tempo con Comunicato Ufficiale del 31-5-2001 si trovava fino a quella data in posizione regolare ed aveva diritto di disputare le gare di spareggio contro l’U.S.O. del 25 e 27 maggio 2001. La penalizzazione in classifica inflitta dalla Commissione Disiciplinare alla Società Usmate deve pertanto essere revocata. L’appello relativo alla sanzione inflitta al Ridella è invece inammissibile, trattandosi di squalifica di durata inferiore a dodici mesi. Invero ai sensi dell’art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell’attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l’impugnazione davanti alla C.A.F. delle decisioni che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dal F.C. Usmate di Usmate (Milano), così decide:– lo accoglie, annullando l’impugnata delibera, nella parte relativa alla penalizzazione di n. 2 punti in classifica; – lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica per n. 2 gare inflitta al calciatore Ridella Fabio; – ordina restituirsi la tassa versata.
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