F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 27/08/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 12 COMMA 7 C.G.S.; BENEVENTO EMILIO, TROTTA MARCO E CALDARELLI LUIGI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 C.G.S. E DELL’U.S. BATTIPAGLIESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 27/08/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 12 COMMA 7 C.G.S.; BENEVENTO EMILIO, TROTTA MARCO E CALDARELLI LUIGI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 C.G.S. E DELL’U.S. BATTIPAGLIESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001) La società F.C. Internapoli ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 30 C.G.S., quale terzo portatore di interesse indiretto, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 21 del 13 agosto 2001, con la quale sono stati prosciolti dalla contestata violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. (illecito sportivo) i Signori Santosuosso Pasquale, Trotta Marco, Benevento Emilio e Caldarelli Luigi dell’A.C. Nuovo Terzigno, nonché la U.S. Battipagliese S.r.l. in ordine alla violazione dell’art. 6 comma 5 C.G.S.. Sostiene la ricorrente che la sua legittimazione attiva è basata sul fatto che da un diverso esito del provvedimento può discendere una diversa posizione in classifica tale da evitare la propria retrocessione nel Campionato di Eccellenza. Nel merito sostiene che non sono state affettuate le necessarie e più approfondite indagini da parte dell’organo competente (Ufficio Indagini della F.I.G.C.) e che non si è tenuto conto del contenuto di una audio-cassetta prodotta da essa ricorrente. Conclude chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e che gli atti siano rimessi alla Commissione di primo grado per un supplemento di indagine. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso della F.C. Internapoli la cui legittimazioneai sensi del citato art. 30 n. 7 in relazione all’art. 23 n. 3 C.G.S., non può essere messa in discussione, debba essere respinto in quanto non confortato da argomentazioni tali da inficiare, nel merito, l’esattezza della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare. In effetti, confermata l’inutilizzabilità del contenuto dalla audio-cassetta della quale la stessa Procura Federale ha chiesto l’estromissione dagli atti in quanto di ignota provenienza, va pienamente condivisa l’impugnata decisione secondo la quale possono ritenersi pienamente provati solo quei fatti dei quali Pepe Aniello, segretario della Nuova Terzigno, ha riconosciuto la veridicità in quanto da lui direttamente vissuti per avervi assistito in prima persona. Conseguentemente gli episodi riferiti dall’allenatore dell’Internapoli Ricciardi Guglielmo e relativi agli ambigui comportamenti del Santosuosso, del Trotta, del Benevento e del Caldarelli, stante la mancata conferma da parte del Pepe che allo stesso Ricciardi li avrebbe riferiti, devono ritenersi non sufficientemente provati anche perché non hanno trovato la benché minima conferma negli altri atti di indagine ed in particolare nelle deposizioni degli altri testi assunti nella fase dibattimentale (i calciatori del Nuovo Terzigno Romagnini, Scaglianini, Sardo ed Aliperta, l’allenatore del Sorrento Amato ed il medico sociale Boccia). Né diversa valutazione può essere fatta in ordine a quanto dallo stesso Pepe dichiarato circa le presunte affermazioni fatte dal Sig. Santese Renato - sedicente presidente della Battipagliese - che avrebbe dichiarato ad un non identificato giornalista, di aver pagato 60.000.000 di lire per “comprare” la vittoria. Nessun elemento di conferma a quanto detto dal Pepe è emerso delle pur attente indagini, né appaiono opportuni ulterioriapprofondimenti. In assenza quindi di concrete ed inoppugnabili prove dell’illecito di cui al deferimento della Procura Federale, correttamente la Commissione Disciplinare ha prosciolto i tesserati coinvolti e la società Battipagliese. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Internapoli di Napoli ed ordina
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