F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 10 10 – APPELLI DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTEGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 4 E 6 APRILE 2001, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 10 10 - APPELLI DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTEGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 4 E 6 APRILE 2001, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) Con separati ricorsi, il Sig. Pietro Camilli, Presidente della U.S. Grosseto, ha propostorituali reclami avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, pubblicate sul C.U. n. 243 del 28 giugno 2001, con le quali gli sono state comminate le sanzioni della inibizione per tre mesi, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni lesive della reputazione degli organi arbitrali e federali, per dichiarazioni rese ai giornali “Il Tirreno”, “Grosseto Sport” e “La Nazione”). I due ricorsi vengono riuniti data l’indentità delle fattispecie e delle argomentazioni difensive. Sostiene, infatti, il ricorrente che le espressioni usate non potevano essere estese all’intera organizzazione arbitrale e federale, essendo al contrario dirette al singolo esponente della categoria nei confronti del quale era stata sollevata una consentita critica di carattere tecnico. Ritiene al contrario questa Commissione che espressioni quali “Il campionato è truccato” e simili, riportate negli articoli di stampa allegati agli atti e sicuramente addebitabili al Presidente dell’U.S. Grosseto, siano da considerarsi gravemente offensive nei confronti della organizzazione arbitrale e federale, in quanto accennano in modo chiaro a presunte accuse di disonestà e di gravi irregolarità nella gestione del campionato, nonché di complotti a vantaggio di società avversaria dell’U.S. Grosseto. Le sanzioni inflitte risultano sicuramente adeguate alla obiettiva gravità delle dichiarazioni in oggetto, onde le decisioni impugnate meritano integrale conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Cavilli Piero e dispone incamerarsi le relative tasse.
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