F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA U.S. MARSILIANA A.I.C.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/MARSILIANA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 12.7.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA U.S. MARSILIANA A.I.C.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/MARSILIANA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.2001) L’Unione Sportiva Marsiliana A.I.C.S. ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 2 del 12 luglio 2001, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Capalbio Sport/Marsiliana ed aveva confermato le sanzioni inflitte ad alcuni calciatori. Lamenta la ricorrente l’erroneità della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, inflittale per mancanza del numero legale dei calciatori in quanto il quinto espulso non faceva parte della squadra in campo, ma era solo a disposizione; inoltre, ritiene ingiuste le squalifiche inflitte ai calciatori Babbarini Lorenzo, Dondolini Gabriele, Leoni Fabrizio e Vestri Dario per erronea valutazione degli atti agli stessi attribuiti. Ritiene questa Commissione d’Appello che, per quel che riguarda la sanzione della perdita dalla gara, il ricorso non possa essere accolto perché esattamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare in quanto intempestivo, onde non può più discutersi il merito della decisione. Per quanto attiene, invece, alle squalifiche inflitte ai succitati calciatori, deve ritenersi la loro congruità, sulla base degli atti ed in particolare del referto arbitrale dal quale si desume la gravità dei comportamenti dagli stessi tenuti nei confronti del direttore di gara. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla U.S. Marsiliana A.I.C.S. di Marsiliana (Grosseto) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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