F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL SIG. CAPPELLETTI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 296/C del 25.7.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL SIG. CAPPELLETTI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 296/C del 25.7.2001) In seguito a deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., con il quale erano state contestate al Sig. Luigi Cappelletti, Direttore sportivo dell’A.C. Legnano Srl, la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari al termine della gara Pro Vercelli / Legnano dell’8.4.2001, ed all’A.C. Legnano Srl la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 296/C del 25 luglio 2001, deliberava di infliggere al Cappelletti la sanzione della squalifica per mesi dieci ed all’A.C. Legnano l’ammenda di L. 3.000.000. Contro la decisione suddetta ha proposto reclamo il Cappelletti, eccependo: a) la nullità assoluta e comunque l’improcedibilità dell’atto di deferimento, non essendovi prova certa dell’avvenuto ricevimento del provvedimento stesso da parte dell’odierno appellante. Rileva in proposito il reclamante che l’atto di deferimento si perfeziona, a pena di inesistenza giuridica, mediante formale comunicazione inviata dal Procuratore Federale al soggetto deferito, in modo tale da consentire a quest’ultimo l’esercizio più conveniente del proprio diritto di difesa; b) l’eccessività della sanzione inflitta, da ritenersi sproporzionata in rapporto alla effettiva rilevanza dell’episodio, dovendosi considerare le concrete modalità del fatto, in particolare la circostanza che non vi era oggettivamente la possibilità che le frasi offensive proferite dal Cappelletti fossero percepite dai destinatari delle stesse nonché lo stato emotivo, determinato dall’importanza della gara appena conclusasi con la sconfitta della propria squadra, in cui versava l’appellante al momento del fatto. Il Cappelletti chiede pertanto, in via principale, l’annullamento della delibera impugnata o, in subordine, una congrua riduzione della squalifica inflittagli in primo grado. In ordine all’eccezione di nullità la Commissione rileva che alla raccomandata della Procura Federale inviata al Cappelletti per avvisarlo del deferimento in origine non era materialmente unito l’avviso di ricevimento, che però è stato successivamente acquisito ed allegato agli atti. E’ quindi provata la ritualità della contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 25 n. 2 C.G.S.. L’eccezione, di conseguenza, si rivela non solo infondata ma anche pretestuosa poiché l’appellante, ben sapendo di aver ricevuto la notizia del deferimento, ha tuttavia giocato su rilievi meramente formali nel tentativo di inficiare l’intera procedura. È opportuno aggiungere che, in ogni caso, l’appellante non potrebbe lamentare lesione alcuna del proprio diritto alla difesa, avendo tempestivamente ricevuto l’avviso di convocazione inviatogli dal Presidente della Commissione Disciplinare, nel quale erano chiaramente precisati, mediante riproduzione dell’atto di deferimento, gli elementi di denuncia ed in particolare le violazioni regolamentari in contestazione. Del pari infondate appaiono le doglianze relative all’entità della sanzione, dovendosi condividere le valutazione formulate dal Giudice di primo grado in base alle incontestate risultanze della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, il cui valore di fonte di prova privilegiata è notoriamente indiscutibile. Dalla suddetta relazione emerge tra l’altro che la condotta del Cappelletti venne posta in essere in un luogo, lo spazio antistante gli spogliatoi, accessibile a molte persone ed alla presenza del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, di cui Il Cappelletti era certamente consapevole. La circostanza, del tutto casuale, che le frasi offensive, reiterate per ben sette minuti, non siano state percepite dagli ufficiali di gara, non è quindi valutabile ai fini della richiesta riduzione della squalifica. È quasi superfluo aggiungere che lo stato d’animo in cui versava l’appellante al momento del fatto è del tutto ininfluente e non costituisce attenuante della responsabilità dell’incolpato, come costantmente affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Cappelletti Luigi e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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