F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 1 1 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BESSI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 14.6.2001)
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F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 1
1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BESSI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 14.6.2001)
Sulla base di un rapporto redatto dall’arbitro Sig. Cioni Stefano al termine della gara “Low Ponte / Santagatese”, svoltasi il 15 maggio 2001 nello Stadio Comunale di San Patrizio (Ravenna), il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Bessi Matteo dell’Associazione Calcio Low Ponte la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2002. A seguito del reclamo presentato dalla Low Ponte, tale squalifica è stata ridotta fino al 31 dicembre 2001 con delibera della Commissione Disciplinare dell’11 giugno 2001, pubblicata sul C.U. n. 46 del 14 giugno 2001, affisso in pari data all’albo del Comitato Regionale Emilia-Romagna. Contro tale delibera, non appellabile, ha proposto ricorso per revocazione il solo calciatore Bessi Matteo con atto del 27 settembre 2001, pervenuto a questa C.A.F. il 17 ottobre 2001. Detto ricorso si fonda unicamente sulla dichiarazione di un avvocato, priva di data e con firma non autenticata, secondo la quale, nel pomeriggio del giorno 11 giugno 2001, mentre il dichiarante si trovava, insieme con un’altra persona, nei locali del Comitato Regionale, in attesa di essere ascoltato per una diversa vertenza, un giovane “qualificatosi arbitro” avrebbe confidato, a lui ed all’altra persona, di essere stato convocato per chiarimenti inerenti ad un suo referto, ma “di non aver visto l’episodio per cui era stato fatto reclamo, in quanto al momento dell’accaduto lui era già rientrato negli spogliatoi”. Sostiene il ricorrente che non può dubitarsi del fatto che il giovane appena mensionato fosse lo stesso arbitro che aveva diretto l’incontro disputato da esso ricorrente, dal momento che in quella seduta la Commissione Disciplinare aveva esaminato soltanto il suo reclamo oltre a quello per cui era presente il dichiarante di cui sopra (U.S. Vigor Prater), come documentato dal Comunicato Ufficiale. Si osserva che, ammesso e non concesso – non essendo invero credibile – che il giovane indicato nella dichiarazione fosse lo stesso arbitro della partita che qui interessa, da una simile dichiarazione il ricorrente desume in sostanza l’ipotesi che il rapporto redatto dall’arbitro Cioni sarebbe contrario al vero, cioè sarebbe falso. Ora, poiché tale presunta falsità non risulta riconosciuta in alcune sede (art. 35 lett. a / del vigente C.G.S.), né d’altra parte detta ipotesi appare riconducibile ad alcuno degli altri casi di revocazione contemplati nel citato art. 35, ne consegue l’inammissibilità del ricorso in esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Bessi Matteo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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