F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 4 4 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’AVV. NERBINI VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO Dl DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/MASSESE DELL’1.6.1997 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 3/C – Riunione del 28.7.1997)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 4 4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’AVV. NERBINI VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO Dl DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/MASSESE DELL’1.6.1997 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 28.7.1997) L’Avv. Valentino Nerbini ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione emessa il 19.7.1997, dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con la quale veniva sanzionata l’inibizione per tre anni per violazione dell’art. 2 commi 1 e 3 C.G.S., confermata dalla C.A.F. - Com. Uff. 3/C del 28.7.1997 Sostiene il ricorrente che, successivamente alla suindicata decisione, il Tribunale di Pisa-Sezione Distaccata di Pontedera - ha emesso sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di frode sportiva di cui all’art. 1 L. 13/12/89 n. 401, il che costituirebbe elemento valido al fine della revocazione dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare. Ritiene, al contrario, questa Commissione, che non ricorre, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 35 (già 28) C.G.S. e pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’Avv. Nerbini Valentino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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