F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.C. FIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIORE/GROPPARELLO DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.C. FIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIORE/GROPPARELLO DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002) Con atto 4 marzo 2002 l’A.C. Fiore proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 28 febbraio 2002 con la quale veniva inflitta all’A.C. Fiore, la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Fiore/Gropparello del 3.2.2002 ed al Signor Repetti Roberto un mese di inibizione. Deduceva l’appellante che la posizione dell’assistente dell’arbitro Repetti Roberto doveva essere considerata, contrariamente a quanto avevano ritenuto i primi giudici, regolarizzata dalla raccomandata inviata a cura della società, al Comitato Regionale Emilia-Romagna il 2 febbraio 2002. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e va pertanto rigettato. Devesi al riguardo premettere che ai sensi dell’art. 4 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le variazioni (quale quella di cui si sta discutendo) hanno efficacia nei confronti del Comitato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Orbene è pacifico in atti, perché riconosciuto dalla stessa società appellante che l’A.C. Fiore inviò la comunicazione relativa alla posizione del Repetti con lettera raccomandata inviata il 2.2.2002, il giorno cioè antecedente a quello della disputa della gara de qua. Deve pertanto a livello di logica presunzione (che pure a giudizio della Commissione, presunzione juris tantum che ammette cioè prova contraria che non è stata tuttavia fornita dall’appellante) ritenersi che essa non possa essere giunta a conoscenza del Comitato e aver quindi prodotto gli effetti conseguenti a tale comunicazione. Devesi allora concludere rigettando l’appello e disponendo che sia incamerata la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Fiore di Piacenza ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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