F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 5 5 – APPELLO DELL’ARES CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE RALDON/ARES DEL 17.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 20.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 5
5 - APPELLO DELL’ARES CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE RALDON/ARES DEL 17.2.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 20.3.2002)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 20 marzo 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Ares Calcio in merito alla utilizzazione di 6 calciatori fuori quota nella gara Raldon/Ares Calcio del 17.2.2002 (Campionato Provinciale Juniores, Girone D), respingeva il reclamo così confermando la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2 inflitta alla soc. Ares Calcio dal Giudice Sportivo con la decisione di cui al C.U. n. 32 del 28 febbraio 2002. Rilevava la Commissione che, come reso evidente dalla documentazione ufficiale concernente la gara, la società aveva “effettivamente utilizzato sei (invece di cinque) giocatori ‘fuori quota’, inficiando così la regolarità della gara”, a norma dell’art. 12, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto dal C.U. del Comitato Regionale Veneto n. 1 dell’1 luglio 2001 in tema di fuori quota, il reclamo andava di conseguenza, respinto. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la soc. Ares Calcio riconoscendo di essersi avvalsa di sei calciatori fuori quota in occasione della partita con il Raldon, ma facendo presente di averne impiegati contemporaneamente in gara non più di cinque e che il Comitato Regionale Veneto aveva precisato come fosse possibile elencarne nella distinta anche un numero maggiore (C.U. n. 17 del 15 novembre 2001). Alla luce di disposizione come questa era evidente la possibilità, concludeva, di avvalersi complessivamente di più di cinque fuori quota, a condizione di non utilizzarne in gara in numero superiore. Come era accaduto in occasione della partita del 17.2.2002 con il Raldon. In accoglimento dell’appello chiedeva, pertanto, la convalida del risultato di 1-0 in proprio favore conseguito sul campo. L’appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto delle norme sul regolare svolgimento della gara e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Con il C.U. n. 17 del 15 novembre 2001 il Comitato Regionale Veneto “a maggiar chiarimento della norma relativa all’utilizzo dei ‘fuori quota’ (massimo n. 5 per gara ...)” ha in effetti precisato “che nelle distinte è possibile elencarne anche un numero maggiore”, aggiungendo che l’entrata in campo per giocare, è ... limitata a cinque, comprese le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso della gara”. E’ ben vero, come rilevato dall’appellante, che la disposizione in esame non appare di interpretazione univoca, nel senso che, Ietta testualmente, sembra consentire l’utilizzazione durante una gara di un numero di fuori quota superiore a cinque a condizione che non giochino contemporaneamente. E’ anche vero, tuttavia, che interpretazione del genere non può essere condivisa dovendo essere intesa alla luce dei principi a carattere generale in materia di utilizzazione dei calciatori dettate dalla federcalcio (in tema, ad esempio, di impiego di calciatori extracomunitari in una singola partita in numero non superiore a tre); dovendo essere letta, soprattutto (e con riguardo al caso specifico che qui interessa), alla luce della statuizione di cui al C.U. n. 1 del Comitato Regionale Veneto, secondo cui non possono essere utilizzati in ogni singola gara più di cinque calciatori fuori quota e non vi è dubbio che farne giocare sei, poco importa se contemporaneamente o meno, si traduce in utilizzazione durante una medesima partita di più di cinque fuori quota; si traduce, cioè, nella violazione di cui a ragione è stata chiamata a rispondere l’odierna appellante. Poiché, dunque, la soc. Ares Calcio ha impiegato nel corso della gara del 17.2.2002 con la Raldon sei calciatori fuori quota, laddove fa facoltà di indicarne più di cinque nelle distinte altro non vuol dire se non che la squadra che ne abbia schierato tre o quattro, ad esempio, ad inizio partita ha la possibilità di scegliere fra un numero complessivo di fuori quota superiore ai cinque al momento delle eventuali sostituzioni, I’appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Ares Calcio di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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