F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. COLOGNA SPIAGGlA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACLI PASSO CORDONE/COLOGNA SPIAGGIA DEL 2.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 58 del 21.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 6
6 - APPELLO DELL’A.S. COLOGNA SPIAGGlA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACLI PASSO CORDONE/COLOGNA SPIAGGIA DEL 2.2.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 del 21.3.2002)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 21 marzo 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Acli Passo Cordone in merito al mancato impiego durante tutta la gara di calciatore nato nel 1982 e comunque in merito alla (presunta) sostituzione di calciatore nato nel 1982 con altro calciatore nato prima di tale data nella gara Acli Passo Cordone/Cologna Spiaggia del 2.2.2002 (Campionato di 1a Categoria, Girone D) accoglieva il reclamo, cosi annullando la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 inflitta alla soc. Acli Passo Cordone dal Giudice Sportivo con la decisione di cui al C.U. n. 52 del 21 febbraio. Rilevava la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro della gara, che il calciatore dell’Acli Passo Cordone che avrebbe “dovuto sostituire quello infortunato (nato nel 1982) non aveva più fatto ingresso in campo” dal momento che la società aveva desistito dalla sostituzione (tanto da terminare la gara in dieci uomini) “prima ancora che l’arbitro facesse riprendere il gioco”. Poiché, dunque, la società si era trovata ”nella impossibilità di sostituire il calciatore nato nel 1982”, infortunatosi, ”con altro nato nello stesso anno” e la sostituzione con altro calciatore nato anteriormente non era avvenuta, accoglieva il reclamo e ripristinava il risultato di 1-1 conseguito sul campo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Cologna Spiaggia osservando che il calciatore classe 1966 aveva fatto ingresso in campo e poiché a norma dell’art. 3, comma f), delle Regole del Giuoco del Calcio ”la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra sul terreno di giuoco”, che l’Acli aveva dato luogo alla sostituzione, con ciò contravvenendo all’obbligo di utilizzare almeno un calciatore nato nel 1982, In accoglimento dell’appello chiedeva applicarsi alla soc. Acli Passo Cardone, pertanto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 già inflitta dal Giudice Sportivo. l’appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo delle norme sul regolare svolgimento della gara e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. E’ dato di fatto da non potersi revocare in dubbio che al 31’ del secondo tempo della gara Acli Passo Cordone/Cologna Spiaggia del 2.2.2002 il calciatore della squadra dell’Acli Circello Claudio, classe 1982, si è infortunato ed è uscito definitivamente dal campo. E’ circostanza ugualmente pacifica (ribadita dall’arbitro nel corso del giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare) che la società, rimasta in campo senza calciatori nati successivamente al 1°.1.1982, stava sostituendo il Circello con Scannella Gianni, classe 1966, ma che, resasi conto dell’irregolarità nella quale sarebbe venuta a trovarsi, ha richiamato lo Scannella immediatamente, prima che il gioco riprendesse, concludendo peraltro la partita in dieci. Così stando le cose non si vede quale violazione può aver commesso l’Acli che si è trovata nell’impossibilità, a partire dal 31’ del secondo tempo, di far giocare calciatore nato nel 1982; di sostituirlo con altro nato nello stesso anno e che non ha fatto giocare lo Scannella, nato nel 1966. E’ ben vero che quest’ultimo, seppure ”uscito dal campo nello stesso frangente” è comunque ”entrato in campo”, come fatto presente dall’arbitro, ma a parte la difficoltà di ritenere come avvenuta sostituzione del genere, non si vede come la soc. Acli possa esser venuta meno all’obbligo di impiegare ”comunque e per l’intera durata” della gara ”almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1982 in poi” di cui al C.U. n. 1 del 5 luglio 2001 del Comitato Regionale Abruzzo, posto che il Circello è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco perché infortunato e non disponendo di altro giocatore nato nel 1982 ha portato a termine la gara in dieci. Bisogna dire poi che l’eventuale violazione del disposto di cui alla regola 3 delle Regole del Giuoco del Calcio non può tradursi nella sanzione inerente alla disputa della gara di cui all’art. 12, comma 5, C.G.S., dal momento che la norma in questione nel rinviare all’art. 34 bis N.O.I.F. ripropone il quesito sull’obbligo di impiegare particolari categorie di calciatori; obbligo al quale non può dirsi che la soc. Acli Passo Cordone, come rilevato in precedenza, si sia sottratta. Poiché, dunque, la soc. Acli Passo Cordone a partire dal 31’ del 2° tempo della gara del 2.2.2002 con la A.S. Cologna Spiaggia si è trovata nell’impossibilità di utilizzare un calciatore nato successivamente al 1° gennaio 1982 e contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante non ha sostituito il calciatore classe 1982 con altro calciatore nato anteriormente, l’appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell’appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’A.S. Cologna Spiaggia di Cologna Spiaggia (Teramo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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