F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 10 9 – APPELLO DELL’A.S. VELINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA ALL’ALLENATORE DE TOMMASO FABRIZIO E DELL’AMMENDA DI EURO 258,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 62 del 21.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 10
9 - APPELLO DELL’A.S. VELINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA ALL’ALLENATORE DE TOMMASO FABRIZIO E DELL’AMMENDA DI EURO 258,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 62 del 21.3.2002)
Ricorre la A.S. Velinia avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 62 del 21 marzo 2002 con la quale sono state confermate le sanzioni dell’ammenda di Euro 258,00 e la squalifica fino al 30.6.2004 inflitte rispettivamente ad essa Associazione ed all’allenatore Sig. De Tommaso Fabrizio dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di Campionato di 2a Categoria Sabina 98/Velinia disputatasi in Scandriglia il 13.1.2002. Deduce, in sostanza, vizio logico di motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto affermando che la vicenda si sarebbe svolta in modo completamente diverso da quanto riferito dal Direttore di gara nei suoi rapporti, e cioè in modo da escludere qualsiasi responsabilità di essa Velinia e dell’allenatore De Tommaso. Si osserva che le affermazioni della ricorrente dirette a contestare nel merito il contenuto del rapporto arbitrale vanno in linea generale respinte, sia perché involgono questioni di fatto sottratte, in quanto tali, alla giurisdizione di questa Commissione, e sia perché esse troverebbero comunque ostacolo nel principio della piena prova che, a norma del comma a/1 dell’art. 31 C.G.S., viene riconosciuta ai rapporti dell’arbitro e ei suoi assistenti. Se tuttavia si mettono a confronto il rapporto dell’arbitro Fabio Risi e la motivazione della decisione impugnata emerge un profilo di illegittimità che non può essere trascurato. Riferisce infatti l’arbitro che l’allenatore De Tommaso poneva “la sua faccia così vicino alla mia che alcuni schizzi della sua saliva mi colpivano al viso” e più avanti aggiunge che egli “sputava nella mia direzione colpendomi alla spalla sinistra”. Secondo invece la decisione impugnata, il detto De Tommaso “raggiungeva l’arbitro con uno sputo sulla guancia”. Ora, altro è che, durante una discussione animata, alcuni schizzi di saliva raggiungano involontariamente sul viso l’interlocutore, o che si sputi in segno di protesta in direzione di quest’ultimo; ed altro è invece che si insulti dolosamente lo stesso interlocutrore in modo ripugnante, che ciò gli si sputi in faccia di proposito, come sembra affermarsi nella decisione impugnata. Ne deriva, in conclusione, che la circostanza forse più aggravante della condotta attribuita all’allenatore De Tommaso in detta decisione, ossia la volontarietà del grave gesto offensivo, non trova nel rapporto arbitrale il dovuto riscontro, per cui la censura di vizio di motivazione per travisamento merita di essere parzialmente accolta. Così ridimensionato l’episodio, stimasi equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Tommaso Fabrizio fino al giorno 21 marzo del 2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Velinia di Antrodoco (Rieti), riduce al 21.3.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici all’allenatore De Tommaso Fabrizio e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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