F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 12 12 – APPELLO DELL’AMATORI CALCIO AGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUFRAE/AMATORI CALCIO AGNONE DEL 10.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 76 dell’11.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 12 12 - APPELLO DELL’AMATORI CALCIO AGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUFRAE/AMATORI CALCIO AGNONE DEL 10.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 76 dell’11.4.2002) La società Amatori Calcio Agnone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone del 10.3.2002 avendo partecipato nelle file del Rufrae - senza averne diritto ex art. 12.5 lett. a) C.G.S. - i calciatori Gazzerro Giovanni e Calmano Raffaele, in quanto squalificati il primo per 2 gare, il secondo per una gara, a seguito della espulsione dal campo durante la gara Rufrae/Ciorlano del 24.2.2002. Sosteneva la reclamante che non essendo stata convalidata dal Giudice Sportivo la gara Real Pettoranello / Rufrae dl 3.3.2002 (delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 7 marzo 2002), i calciatori non avevano scontato le squalifiche loro rispettivamente inflitte in quanto: 1) Gazzero fra la gara Rufrae/Ciorlano (a seguito della quale aveva ricevuto la sanzione sportiva della squalifica per n. 2 gare) e la gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone aveva di fatto scontato una sola giomata, non potendosi conteggiare la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, ma solo quella di recupero della 13a giornata Monteferrante/ Rufrae del 6.3.2002; 2) Caimano non aveva scontato affatto la giomata di squalifica perché impiegato nella gara Monteferrante/Rufrae del 6.3.2002, recupero della 13a giomata. - Chiedeva pertanto la sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favore della Amatori Calcio Agnone, disputatasi il 10.3.2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 dell’11 aprile 2002, rigettava il reclamo specificando come il Gazzerro avesse scontato la squalifica nelle gare del 3.03.2002 (Real Pettoranello/ Rufrae) e del 6.3.2002 (Monteferrante-Rufrae del 6.3.2002); il Caimano la giomata di squalifica nella gara (Real Pettoranello / Rufrae). Si appellava a questa Commissione d’Appello Federale la Amatori Calcio Agnone sostenendo che la motivazione della Commissione Disciplinare non considerava che la non omologazione del risultato di una gara è da considerarsi come se la stessa non fosse stata effeffuata. Chiedeva pertanto ex art. 17.4 C.G.S. Ia sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favore della Amatori Calcio Agnone. L’appello è infondato e va respinto. L’art. 17.4 C.G.S. testualmente recita: “Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazìone in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. L’esame degli atti ha evidenziato come la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002 abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sia stata successivamente annullata con delibera definitiva degli organi disciplinari. Infatti la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, in un primo tempo non convalidata dal Giudice Sportivo (delibera di cui al C.U. n. 62 del 7 marzo 2002), al fine di acquisire ulteriore documentazione in ordine ai fatti accaduti, veniva successivamente convalidata con delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 71 del 28 marzo 2002, il quale infliggeva alla società Rufrae la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 2-0 a seguito dei fatti verificatisi durante la disputa della gara stessa. La gara non sarebbe stata valida per scontare la squalifica soltanto se la stessa fosse stata annullata cosa che nel caso di specie non si è verificata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Amatori Calcio Agnone di Agnone (Isernia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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