F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISANA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 dell’11.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 3
3 - APPELLO DELL’A.S. POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISANA GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 dell’11.4.2002)
L’A.S. Pozzallo ha proposto appello alla C.A.F. per ottenere l’annullamento o la sostituzione con “misura assai meno gravosa”, della squalifica, inflitta al suo calciatore Pisana Giuseppe, fino al 31.12.2004, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 45 dell’11 aprile 2002), a margine delle decisioni adottate in merito alla gara Pozzallo/Canicattini del 17.3.2002, per il suo comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente. L’appello è parzialmente fondato, nel senso appresso indicato. La Commissione Disciplinare, nella sua decisione ha omesso di valutare il rapporto del Commisario di Campo della gara Gino Giacchi, che ha riferito di avere visto il Pisana “inveire e protestare contro l’arbitro (e la Lega corrotti) strattonando il direttore di gara con violenza e tentando di dargli una ginocchiata, non colpendolo” e “uscire dal campo, tentando di intimidire e colpire l’assistente”, Grasso Annibale. Quest’ultimo ha precisato di essere stato, tra l’altro, colpito dal Pisana “allo sterno con un pugno che lo faceva indietreggiare di un paio di metri”. Ritiene la Commissione che l’assistente sia pienamente attendibile avendo partecipato direttamente all’episodio della sua aggressione. Le dichiarazioni del Commissario di Campo costituiscono un ulteriore riscontro del comportamento aggressivo del Pisana, sia nei confronti dell’arbitro che del suo assistente e per quanto riguarda quest’ultimo va osservato che la sinteticità del suo rapporto non consente di valutare, in modo adeguato, le modalità precise della sua osservazione dell’episodio. Non sussiste, quindi, il lamentato contrasto tra “i referti resi dalla terna arbitrale e il rapporto del Commissario di Campo, come sostenuto dalla difesa e di conseguenza l’affermazione di responsabilità del Pisana deve essere confermata. In ordine alla quantificazione della pena, tuttavia, la sanzione in concreto inflitta, sia pure già ridotta dal secondo giudice, appare, comunque, ancora eccessiva rispetto all’effettiva gravità del fatto. È, pertanto, equo, ridurre la squalifica al 30.6.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Pozzallo di Pozzallo (Ragusa), riduce al 30.6.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Pisana Giuseppe. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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