F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 4 4 – APPELLO DEL CALCIATORE CLAUDIO MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 45 del 18.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 4
4 - APPELLO DEL CALCIATORE CLAUDIO MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 18.4.2002)
Con decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria (di cui al Com. Uff. n. 40 del 27 marzo 2002), confermata dall’impugnata deliberazione della competente Commissione Disciplinare, è stata inflitta al reclamante la squalifica fino al 22 marzo 2007, per gravi e ripetute aggressioni nei confronti dell’arbitro della gara di cui in epigrafe. Gara
che peraltro, a causa degli incresciosi accadimenti in questione, veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara al 33° minuto del secondo tempo, per mancanza delle condizioni minime di garanzia dell’incolumità del medesimo e per l’infortunio allo stesso causato dalle violente percosse inferte dall’attuale appellante. Il Mauro, con il reclamo in trattazione, pur ritenendo giusta l’irrogazione di una sanzione in relazione alla gravità degli accadimenti, ha ritenuto la pena inflitta troppo gravosa, alla stregua della versione integrale dei fatti dal medesimo riportata. Ha dunque concluso per la riduzione della sanzione, alla luce degli elementi di fatto allegati. Il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, in quanto involgente valutazioni di merito dell’accaduto precluse a questo Organo giudicante quando è chiamato a conoscere delle controversie in terzo grado di giudizio, a norma dell’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Claudio Mauro ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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