F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 6 6 – APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/ CASTELVERDE DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 del 3.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 6
6 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/ CASTELVERDE DEL 14.4.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 70 del 3.5.2002)
Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha rigettato il gravame proposto dalla società attuale reclamante avverso la posizione irregolare del calciatore Rossi Silvestro, tesserato per il Calcio Leonessa, che ha partecipato all’incontro Leonessa /Castelverde del 14 aprile 2002, valido per il Campionato di Promozione laziale e terminato con il punteggio di 1 - 0 in favore della squadra ospitante (Leonessa). L’intestata società ha dedotto l’irregolare posizione del menzionato calciatore, in quanto il medesimo sarebbe tesserato per la società Leonessa anche come dirigente o collaboratore, con ciò contravvenendo alle disposizioni degli artt. 21, comma 4, e 22, comma 2, delle N.O.I.F., e pertanto ha chiesto l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società ospitante. La Commissione Disciplinare, nel respingere il gravame, si è soffermata sulla circostanza che, anche a voler concedere che l’interpretazione corretta dell’articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. sia quella propalata dalla reclamante Castelverde, la posizione di tesseramento quale calciatore del Rossi preesisteva di gran lunga a quella di dirigente di società. Quindi, semmai, il tesseramento irregolare del Rossi sarebbe quello da dirigente, successivo a quello di calciatore, né è previsto nelle norme che la presentazione di un tesseramento incompatibile con altro preesistente annulli la posizione più antica regolare, a favore di quella ancora nella fase di mera richiesta. In realtà il ricorso merita di essere rigettato, ma alla stregua di ulteriori profili, diversi da quelli enunciati dall’Organo di prima istanza. Le norme invocate (artt. 21, comma 4, e 22, comma 2, delle N.O.I.F.) prevedono in effetti, rispettivamente, che i dirigenti delle società ed i collaboratori non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, ma, è da intendersi, come chiarito nel periodo successivo, “in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile”. La suddetta interpretazione letterale non può considerarsi inficiata dall’evidente refuso che caratterizza la versione formale del testo dei citati articoli, consistente nella mancanza della virgola a chiusura dell’incidentale negativa “né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore”. Alla stregua delle suddette considerazioni, non sussistendo gli estremi per connotare di irregolarità la posizione del predetto calciatore, a fronte di un doppio ruolo rivestito nella medesima società di appartenenza, il reclamo, in definitiva, non può essere favorevolmente definito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Castelverde di Castelverde (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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