F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 7 7 – APPELLO DELLA U.S. PRAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI TREBISACCE/PRAIA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 7
7 - APPELLO DELLA U.S. PRAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI TREBISACCE/PRAIA DEL 24.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 del 7.5.2002)
Propone appello l’U.S. Praia avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 101 del 7 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso la dichiarazione di regolarità della gara Amatori Trebisacce/Praia, del 24.3.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore Presta Antonio, nato il 15.10.1963. La società reclamante ha trasmesso copia del reclamo alla società Amatori Trebisacce all’indirizzo pubblicato sul C.U. del 25.9.2001 del predetto Comitato, senza tenere conto della variazione di indirizzo, formalizzato con il C.U. n. 41, pubblicato, in data 8.11.2001. In seguito a ciò la Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 29 comma 9 C.G.S., ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Con l’appello in questa sede l’U.S. Praia chiede l’annullamento del provvedimento, con “La conseguente declaratoria di assegnazione della vittoria a tavolino, nella gara suddetta, in considerazione del ricorso presentato, il 25.3.2002“. Il reclamo è infondato. La U.S. Praia sostiene che “la copia del ricorso è stata, comunque, ricevuta, in data 2.4.2002, dalla società Amatori di Trebisacce, come risulta comprovato dall’allegato fotocopia dell’avviso di ricevimento” e che “tale irregolarità si è sanata con la ricezione del ricorso essendo la società Amatori, venuta a conoscenza, in tempo utile della proposizione dello stesso”. In realtà il predetto avviso di ricevimento della raccomandata risulta essere stato ricevuto in data 2.4.2002 da tale Fanelli Fedeli, persona non meglio identificata che, sulla base delle risultanze del foglio di censimento della società Amatori Trebisacce, per la stagione in corso, non risulta appartenere alla predetta società. Del resto la U.S. Praia non ha fornito notizie al riguardo. Ne consegue che non vi è prova che la società Amatori Trebisacce abbia avuto conoscenza del ricorso che avrebbe dovuto essere notificato all’indirizzo risultante dal citato C.U. n. 41. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Praia di Praia a Mare (Cosenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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