F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.3 3 – APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES VIRTUS BAIA/BARANO DEL 18.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.3
3 - APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES VIRTUS BAIA/BARANO DEL 18.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)
L’A.S. Barano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Virtus Baia/Barano, disputata per il Campionato di Attività Mista il 18 marzo 2002 e terminata con la vittoria della S.C. Virtus Baia per 2-0. La reclamante deduceva che la S.C. Virtus Baia aveva schierato nella predetta gara il calciatore Capuano Daniele, che non poteva prendere parte alla gara perché squalificato, con il nome di Capuano Vincenzo. La Commissione Disciplinare rilevava che il reclamo era stato presentato tardivamente il 30 marzo 2002 oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e senza il preannuncio di reclamo, presupposto essenziale per la sua ammissibilità, trattandosi di reclamo avverso la regolarità di una gara e, quindi, di competenza del Giudice Sportivo (Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 aprile 2002). Tale decisione, appellata dall’A.S. Barano Calcio, va confermata. Il reclamo che, contrariamente a quanto assume l’appellante, è diretto a contestare la regolarità della gara e non la posizione irregolare di un calciatore che vi ha preso parte, risulta regolato, nei suoi profili procedurali, dall’art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e pertanto doveva essere proposto nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara al competente Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare esattamente lo ha dichiarato inammissibile. L’appello della A.S. Barano Calcio, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, conseguenzialmente, deve essere incamerata.
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