F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.5 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLORIDIANA/QUARTIERE TICHE DEL28.1.2001 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 23/C – Riunione del 15.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.5
5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLORIDIANA/QUARTIERE TICHE DEL28.1.2001
(Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001)
All’esito della gara Floridiana / Quartiere Tiche del 28 gennaio 2001, disputata nell’ambito del Campionato di 1a Categoria-Girone F e terminata con il punteggio di 2 a 0, la Pol. Quartiere Tiche proponeva rituale reclamo adducendo che aveva svolto funzioni di assistente dell’ambito il Sig. Venezia Davide, in posizione irregolare, e chiedendo che fosse inflitta alla Floridiana Calcio, che lo aveva indicato, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 7 febbraio 2001, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. la Pol. Quartiere Tiche asserendo che l’assistente dell’arbitro, Sig. Venezia Davide non era stato autorizzato ai sensi dell’art. 34, terzo comma, delle N.O.I.F. e, per questi motivi, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro “a tavolino”. La Commissione d’Appello Federale respingeva l’appello con la decisione oggi impugnata. La Pol. Quartiere Tiche ha, quindi, presentato ricorso per revocazione a questa C.A.F. sostenendo che nel precedente procedimento sarebbe stato commesso un errore di fatto. Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S. e l’impugnazione abbia luogo “entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”. Nel caso di specie il ricorso è stato spedito il 26 aprile 2002, ben oltre i trenta giorni previsti dalla norma, anche ove si volesse a tal fine considerare la data dell’invio delle motivazioni della decisione impugnata, vale a dire l’11 marzo 2002. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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