F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.9 9 – APPELLO DEL F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPONI/SANGIUSTESE DEL 19.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività lnterregionale – Com. Uff. n. 116 del 24.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.9 9 - APPELLO DEL F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPONI/SANGIUSTESE DEL 19.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività lnterregionale - Com. Uff. n. 116 del 24.5.2002) Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo della società attuale appellante avverso la decisione del Giudice Sportivo, il quale, respingendo il ricorso della medesima società con riferimento alla gara disputata il 19 maggio 2002 con la Sangiustese, ha convalidato il risultato della stessa (1 - 2), disattendendo - sulla base degli atti ufficiali - la tesi della Monteponi, secondo cui il calciatore Montingelli della Sangiustese, pur essendo stato ammonito due volte, non sarebbe stato espulso. L’Organo di seconde cure, rilevato che il deducente non spiegava adeguatamente quale fosse l’errore commesso dal primo giudice e le ragioni del gravame, limitandosi a richiedere la visione di ripresa televisiva, da cui sarebbe dovuta risultare la doppia ammonizione del Montingelli, e che in ogni caso non sussistevano gli estremi di applicabilità della norma di cui all’art. 31, punto a2), C.G.S., circa la prova televisiva, non riguardando la fattispecie in trattazione l’ipotesi dello scambio di persona con riferimento ad una medesima infrazione, ha rigettato il ricorso. Con il reclamo in trattazione la Monteponi insiste sulla propria versione dei fatti, contrastante con quella risultante dagli atti ufficiali di gara, invitando fermamente questa Commissione d’Appello a fare uso delle riprese televisive, le quali, anche per il tramite delle istantanee dei singoli fotogrammi, dimostrerebbero inequivocabilmente che al 7° minuto del secondo tempo era stato ammonito il Montingelli, n. 10 della Sangiustese, e non, come riportato nel referto di gara, il n. 9, Sig. Raffaele Cerbone. Conclude, dunque, la menzionata società per la doverosa ripetizione della gara. La questione appare in effetti delicata, tanto più considerando che il calciatore in questione, del quale si lamenta la mancata uscita anzitempo dal campo di giuoco, è stato l’autore della rete decisiva, a pochissimi minuti dalIa fine dell’incontro (quando, ad avviso della reclamante, essendo stato ammonito per la seconda volta al 30° minuto del secondo tempo,il Montingelli non doveva far più parte della squadra avversaria schierata in campo), che ha sancito la vittoria dello spareggio da parte della controparte. In realtà, l’impianto argomentativo della decisione contestata merita di essere sostanzialmente confermato. In effetti, il rapporto del Commissario di campo ha delineato una situazione di dubbio circa il quinto calciatore della Sangiustese, ed in particolare se il provvedimento sanzionatorio in questione riguardasse il calciatore contrassegnato con il n.9 (Cerbone) o con il n.10 (appunto il Montingelli). Fatto sta, però, che l’arbitro, anche con supplemento di rapporto, e quindi con atti ufficiali aventi fede privilegiata, ha formalmente confermato che il calciatore n. 10, Montingelli Maurizio, della Sangiustese è stato ammonito una sola volta, al 30° del II tempo, in quanto simulava di aver subito un fallo, e che il medesimo non ha subito altri provvedimenti disciplinari durante l’incontro. Ma, a questo punto, e costituisce elemento decisivo ai fini della reiezione del gravame, non può essere dato legittimo ingresso alla prova televisiva. E’, infatti, evidente che non è stata dedotta, come invece necessario ai sensi dell’art. 31, lett. a2), Nuovo C.G.S., la diversità dell’autore della medesima infrazione, rispetto a quello che i documenti ufficiali indicano quale destinatario di provvedimenti disciplinari adottati da parte del direttore di gara. Come può ricavarsi anche dal testo del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dall’intestata società, non viene in contestazione che il fatto addebitato al Cerbone (sgambetto di un avversario in possesso di pallone) sia stato in realtà compiuto dal Montingelli. Quest’ultimo, a stesso dire della Monteponi, sarebbe stato ammonito per proteste e dunque in relazione ad un’infrazione diversa rispetto a quella verbalizata per il calciatore con la maglia n.9 della Sangiustese. Non potendo, dunque, la reclamante portare a supporto delle proprie affermazioni le riprese televisive, resta del tutto integro il valore degli atti ufficiali redatti dall’arbitro dell’incontro in argomento. Il reclamo, tutto fondato sull’ammissibilità e sui relativi esiti della prova, non può, in definitiva, sfuggire alla reiezione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzl proposto dal F.C Monteponi Iglesias di Iglesias (Cagliari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it