F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.11 11 – APPELLO DELL’A.S. MEGARA 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA/ROSOLINESE DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 3.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.11 11 - APPELLO DELL’A.S. MEGARA 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA/ROSOLINESE DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 3.5.2002) La S.S. Rosolinese propose reclamo davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia lamentando che alla gara che l’aveva visto opposta alla A.S. Megara 1908, disputatasi in Augusta il 21 aprile 2002, aveva preso parte nella squadra della stessa A.S. Megara il calciatore Intagliata Maurizio, che dal C.U. n. 42 del 13 aprile 2002 risultava squalificato a tutto il 30.9.2002. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 48 del 3 maggio 2002 la Commissione Disciplinare in accoglimento del predetto reclamo, decideva di infliggere alla A.S. Megara il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Miano Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 2.6.2002 ai sensi dell’art. 17 n. 5 C.G.S., ed infine di prolungare la squalifica al calciatore Intagliata Maurizio fino al 7 ottobre 2002. Contro tale delibera propone ora ricorso a questa Commissione d’Appello la A.S. Megara affermando che a prendere parte alla gara in esame non era stato il calciatore squalificato Intagliata Maurizio, nato nel 1975, bensì un suo omonimo, ossia l’Intagliata Maurizio nato nel 1970, anch’egli appartenente ad essa società sportiva. Pur regolarmente convocate, nessuna delle parti si è presentata alla odierna riunione. Si osserva che, in effetti, dalla distinta dei calciatori i quali avevano preso parte alla gara che aveva dato luogo alla squalifica del calciatore di nome Intagliata Maurizio, lo stesso risulta essere nato nel settembre dell’anno 1975 (cfr. doc. n. 23). Viceversa, dalla distinta dei calciatori che hanno partecipato alla gara formante oggetto della delibera impugnata risulta che il calciatore di nome Intagliata Maurizio è nato il 16 marzo dell’anno 1970 (cf. doc. n. 8); risulta cioè essere quest’ultimo persona diversa, anche se omonima da quella raggiunta dalla squalifica di cui al C.U. n. 42 del 13 aprile 2002. La Società ricorrente ha avuto altresì cura di allegare le posizioni di tesseramento relative ai due calciatori, vale a dire all’Intagliata Maurizio nato nel 1975 e all’Intagliata Maurizio nato nel 1970, fornendo così ulteriore prova dell’involontario errore di persona in cui sembra essere incorsa la delibera impugnata (cfr. doc. ti n. 1/bis e n. 2). Tale errore va peraltro ritenuto ben comprensibile se si considera che la parte interessata omise di informare la Commissione Disciplinare del caso di omonimia qui denunciato. In conclusione, vi è in atti la prova documentale del fatto – non contestato dall’altra parte – che la gara in questione non fu inficiata dalla partecipazione di un calciatore squalificato e che, pertanto, le sanzioni inferte dalla delibera impugnata sulla base di tale erroneo presupposto vanno annullate con il ripristino della situazione quo ante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dell’A.S. Megara 1908 di Augusta (Siracusa), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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