F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.12 12 – APPELLO DELLA POL. MONTEFIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/MONTEFIORE DEL 24.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 9.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.12
12 - APPELLO DELLA POL. MONTEFIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/MONTEFIORE DEL 24.4.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 9.5.2002)
All’esito della gara Montalto/Montefiore, disputata il 24.4.2002, nell’ambito del Campionato di 2a Categoria-Girone E, terminata col punteggio di 0 a 1, il F.C. Montalto proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Cristian Marchetti, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con Comunicato n. 36 del 7 marzo 2002. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 9 maggio 2002, accoglieva il reclamo, infliggendo alla Pol. Montefiore la anzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Cristian Marchetti ulteriori giorni 15 di squalifica alle sanzioni già comminate e non scontate. Avverso tale decisione ha proposto appello la Pol. Montefiore, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare o, in subordine la riduzione delle ricordate sanzioni. Il gravame non merita di essere accolto. Il calciatore Cristian Marchetti era stato squalificato originariamente per quattro giornate, poi ridotte a tre, ed ha scontato le prime due giornate di squalifica non partecipando alle gare del 10 e 17 marzo 2002, mentre non poteva scontare la sanzione irrogata nella gara del 24 marzo 2002, in quanto questa era annullata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 18 aprile 2002. Pertanto, egli avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica non partecipando alla gara, immediatamente successiva alla pubblicazione del predetto comunicato, cioè quella del 21 aprile 2002, alla quale, invece, ha preso parte in posizione irregolare, così come in quella successiva del 24 aprile 2002. Quanto ai pretesi motivi di appello, si osserva che: l’erronea proposizione del reclamo, al Giudice Sportivo anziché alla Commissione Disciplinare, se tempestiva e regolare per ogni altro verso, è sanata dalla trasmissione d’ufficio al giudice cui doveva essere indirizzato per venire da questo deciso; il riferimento contenuto nel reclamo agli articoli del precedente Codice di Giustizia Sportiva, non costituisce motivo di nullità della decisione impugnata, né di inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato; l’interesse del F.C. Montalto alla vittoria “a tavolino” della gara appare evidente e motivato dal fatto che il calciatore Marchetti, non avendo a quel momento scontato la precedente squalifica, risultava in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Montefiore di Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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