F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.13 13 – APPELLO DELLA POL. VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/VICO EQUENSE DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 87 del 16.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.13
13 - APPELLO DELLA POL. VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/VICO EQUENSE DEL 14.4.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 16.5.2002)
La Polisportiva Vico Equense ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n 87 del 16 maggio 2002, che ha dichiarato inamrnissibile per tardività il reclamo presentato dalla stessa Polisportiva contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo volto ad ottenere la ripetizione della gara Puteolana/Vico Equense del Campionato di Promozione disputatasi in Varcaturo (Napoli) il 14.4.2002, per asserita irregolarità della gara medesima. Deduce, in rito, che nulla era stato rilevato in prima istanza in ordine all’applicazione dei termini di impugnazione e, nel merito, che lo svolgimento della gara in questione non avrebbe rispettato i tempi prescritti. Nella seduta di questa Commissione Federale del 30 maggio 2002 la ricorrente ha svolto oralmente le sue ragioni e ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Si osserva che la normativa federale pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 21 marzo 2002 stabilisce che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo emanate durante le ultime tre giornate del relativo campionato “dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sul Com. Uff.”. Ciò premesso, rileva la C.A.F. che la decisione del Giudice Sportivo fu pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 26 aprile 2002 e che il reclamo della Pol. Vico Equense contro tale decisione, reca la data del 2 maggio 2002, risulta cioè che tale reclamo fu proposto oltre il terrnine abbreviato di tre giorni di cui si è detto. Non giova fare riferimento al termine processuale di prima istanza perché qui si tratta del mancato rispetto del termine processuale di seconda istanza. Di conseguenza la Commissione Disciplinare non poteva che dichiarare inammissibile per tardività il reclamo. L’infondatezza del ricorso sotto il profilo del rito impedisce l’esame delle ragioni di merito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Vico Equense di Vico Equense (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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