F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.15 15 – APPELLO DEL G.S. BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.44 del 26.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.15 15 - APPELLO DEL G.S. BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.44 del 26.4.2002) La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l’appello come innanzi proposto dal G.S. Barcomurialdina di Viterbo.
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