F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 1 1 – APPELLO DEL CALCIATORE FULGENZI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 18.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 1
1 - APPELLO DEL CALCIATORE FULGENZI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 63 del 18.4.2002)
Con atto spedito il 27 aprile 2002 il calciatore Fulgenzi Carlo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo che ha respinto il suo ricorso avverso la squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2003 dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pescara con Com. Uff. n. 27 del 21 marzo 2002. L’attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati dall’art. 33 n. 2 C.G.S.. Tale norma, infatti, dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Comissione d’Appello entro il settimo giorno successivo alla data di publicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 aprile 2002, mentre il reclamo è stato trasmesso dal ricorrente con raccomandata del 27 aprile 2002. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 n. lett. a) e 34 n. 6 G.C.S.. Per questi motivi la C A F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, I’appello come innanzi proposto dal calciatore Fulgenzi Carlo ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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