• Stagione sportiva: 2001/2002
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 2,3,4
2 – APPELLO DEL SIG. TETI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2007, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
3 – APPELLO DEL SIG. AVERSA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2005
(Delibera della Comrnissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
4 – APPELLO DELL’ A.S. ATLETICO CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CATANZARO ESISUD/SORBO 95 DEL 19.1.2002 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 103,00
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 2,3,4
2 - APPELLO DEL SIG. TETI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2007, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
3 - APPELLO DEL SIG. AVERSA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2005
(Delibera della Comrnissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
4 - APPELLO DELL’ A.S. ATLETICO CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CATANZARO ESISUD/SORBO 95 DEL 19.1.2002 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 103,00
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
In seguito alla gara Atletico Catanzaro Esisud/Sorbo 95 del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, disputatasi il 19 gennaio 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 68 del 30 gennaio 2002, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ad entrambe le squadre, irrogando inoltre alle stesse l’ammenda di euro 103,00 ciascuna; penalizzava la società Atletico Catanzaro Esisud di due punti in classifica; inibiva fino al 23 gennaio 2007 il Sig. Aversa Antonio, dirigente della Società Atletico Catanzaro Esisud; faceva obbligo alla predetta Società di tenere indenne l’arbitro dai danni fisici e materiali subiti. Nella motivazione il Giudice Sportivo rilevava che, per quanto si poteva ricavare dagli atti ufficiali, il primo arbitro era stato costretto a sospendere la gara all’ottavo minuto del secondo tempo in seguito all’ingresso sul terreno di giuoco di numerosi sostenitori i quali si erano scagliati contro un gruppo di calciatori, provocando una violenta rissa, nella quale erano stati coinvolti, oltre a calciatori e sostenitori, anche dirigenti di entrambe le squadre; che il primo arbitro si era trattenuto in campo per osservare quanto accadeva, mentre il secondo era sceso negli spogliatoi, ritenendo che la gara non potesse più continuare; che il secondo arbitro si era imbattuto nei dirigenti della società ospitante Teti ed Aversa i quali, senza apparente motivo, lo avevano colpito con un pugno allo stomaco facendolo cadere a terra in un angolo dello spogliatoio; che il Teti aveva insistito nella sua aggressione, colpendo l’arbitro con pugni, schiaffi e calci in un impeto di violenza irrefrenabile, al punto che l’Aversa aveva dovuto trattenerlo, riuscendovi a fatica, per evitare che si giungesse a tragiche conseguenze; che l’arbitro aggredito aveva subito la rottura dell’orologio e lo smarrimento della catenina d’oro ed era stato accompagnato dai Carabineri, giunti sul posto perché chiamati dal primo arbitro, sino al Pronto Soccorso, dove gli era stato diagnosticato “trauma cranico, escoriazione alla gamba sx guaribile in cinque gg. s.c.”. Avverso tale delibera proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria l’U.S. Sorbo, che protestava la propria estraneità ai fatti chiedeva la revoca della punizione sportiva di perdita della gara inflittale, la A.S. Atletico Catanzaro Esisud, Teti Vincenzo ed Aversa Antonio, i quali contestavano la coerenza ed attendibilità dei rapporti arbitrali, con particolare riferimento all’identificazione del Teti come autore dell’aggressione al secondo arbitro ed alla posizione dell’Aversa, il quale deduceva di aver soccorso egli stesso, nella propria qualità di medico, l’arbitro aggredito. I reclamanti chiedevano pertanto la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente applicate. La Commissione Disciplinare, con delibera assunta nella seduta del 22 aprile 2002 e pubblicata nel C.U. n. 99 del 29 aprile 2002, previa audizione di entrambi gli arbitri della gara, rigettava il reclamo del Sig. Teti Vincenzo confermando l’inibizione sino al 23 gennaio 2007 inflittagli dal Giudice Sportivo, con proposta al Presidente Federale di dichiarare la preclusione dello stesso alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; confermava la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di euro 103,00 a carico dell Società Atletico Catanzaro Esisud; confermava l’obbligo a carico di tale Società di tenere indenne l’arbitro Garofalo Giampiero dei danni fisici e materiali subiti; accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Aversa Antonio, riducendo l’inibizione dello stesso fino al 23 gennaio 2005; accoglieva parzialmente il reclamo della U.S. Sorbo 95 annullando la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui era stata inflitta ad entrambe le società la punizione sportiva di perdita della gara ed irrogando tale punizione alla sola A.S. Atletico Catanzaro Esisud. Nella ricostruzione dei fatti, la Commissione Disciplinare osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la causa effettiva della sospensione della gara non poteva identificarsi nella rissa scatenatasi sul tereno di giuoco (difatti il primo arbitro aveva scritto nel proprio rapporto e confermato con rettifiche e precisazioni, nei successivi supplementi, che sul terreno di giuoco era ritornata la calma e la gara poteva essere ripresa) bensì nell’aggressione subita dal secondo arbitro il quale, essendo stato ripetutamente e brutalmente colpito, non era più nella condizione di ritornare in campo per la prosecuzione della gara. Hanno presentato separati ricorsi contro la decisione della Comissione Disciplinare la società Atletico Catanzaro la quale sostiene che, viste le contraddizioni emerse dai rapporti dei due arbitri in ordine alla sussistenza dei presupposti di sicurezza necessari per la prosecuzione della gara, si impone l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo con ordine di ripetizione della gara o, in subordine, la riduzione della punizione in limiti più conformi a giustizia; il Sig. Teti Vincenzo il quale rileva che la confusa descrizione dei fatti operata dai due arbitri con i rispettivi rapporti, che risultano lacunosi, incongruenti e contraddittori, non può consentire l’identificazione certa del ricorrente quale autore dell’aggressione subita dall’arbitro Garofalo, con la conseguente richiesta di proscioglimento o, in via gradata, di riduzione dell’inibizione; il dottor Antonio Aversa, il quale chiede in via principale il proscioglimento da ogni addebito, rilevando che le discordanze tra i rapporti arbitrali ne farebbero venir meno il valore di prova privilegiata, ed in subordine la riduzione dell’inibizione in limiti più conformi a giustizia, specialmente in considerazione del fatto che l’appellante, in qualità di medico, aveva prestato le prime cure all’arbitro Garofalo, ancor prima che sul posto si presentassero i Carabinieri chiamati dal primo arbitro. La U.S. Sorbo 95, in qualità di controinteressata, ha presentato proprie controdeduzioni in merito al ricorso della Atletico Catanzaro Esisud rilevando che, contrariamente all’assunto della reclamante, la responsabilità oggettiva della stessa appare incontestabile, non potendosi revocare in dubbio che l’arbitro Garofalo a causa dell’aggressione subita ad opera di dirigenti dell’Atletico Catanzaro Esisud non era stato in grado di ritornare in campo per riprendere la direzione della gara. Conseguentemente ha chiesto la conferma della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabro. La C.A.F., previa riunione dei ricorsi sopra indicati, osserva che gli stessi sono inammissibili perché fondati su motivi attinenti esclusivamente al merito. Le doglianze degli appellanti, infatti, sono incentrate unicamente sulla inattendibilità ed incongruenza degli atti ufficiali (rapporti arbitrali e successivi supplementi) in base ai quali sono state adottate le delibere della Commissione Disciplinare. Con le domande subordinate, i ricorrenti chiedono invece la riduzione delle sanzioni rispettivamente loro inflitte. Il ricorso alla C.A.F. è peraltro consentito (trattandosi, nel caso di specie, di terzo grado di giudizio), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., esclusivamente per motivi attinenti alla competenza, violazione o falsa applicazione delle norme di Giustizia Sportiva, omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Per questi motivi la C A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg.ri Teti Vincenzo, Aversa Antonio e dall’A.S. Atletico Catanzaro di Catanzaro, li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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2 – APPELLO DEL SIG. TETI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2007, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)
3 – APPELLO DEL SIG. AVERSA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.1.2005
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4 – APPELLO DELL’ A.S. ATLETICO CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CATANZARO ESISUD/SORBO 95 DEL 19.1.2002 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 103,00
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)"